Il Tar Lazio sede di Roma con la sentenza n. 11880 del 16/11/2020 ha accolto il ricorso patrocinato dall’ Avv Francesco Maria Martino ed ha annullato i provvedimenti del Miur con i quali erano state respinte le istanza di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Romania.
Il Tar ha anche annullato i provvedimenti dei vari Uffici Scolastici Regionali che avevano escluso dal concorso straordinario 2018 i ricorrenti abilitati in Romania.
In particolare è stata annullata la nota del Miur n. 5636/2019 del 2 aprile 2019. Va ricordato che tale provvedimento si limitava a recepire in maniera apodittica dei “chiarimenti” dell’Autorità Rumena sui percorsi di formazione denominati “Programului de Studii psichopedagogice, Nivel Nivel II”, affermando che: […] Il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagocica costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.
Lo Studio Legale Martino con la collaborazione dell’ Avvocato Stabilito Camelia Cutolo di nazionalità rumena ha evidenziato che tale provvedimento era sicuramente frutto di un errore di traduzione o interpretazione della corrispondente nota ministeriale rumena, stante il palese carattere discriminatorio verso i cittadini dell’Unione Europea che avessero conseguito la laurea in un paese membro diverso dalla Romania.
Ebbene, la sentenza del Tar Lazio sede di Roma, accogliendo le nostre difese, ha smontato la tesi del Ministero affermando che “l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati”.
Anche in merito alla specializzazione sul sostegno il Tar, accogliendo le nostre doglianze, ha affermato che le differenze che sussistono tra Italia e Romania per quanto riguarda l’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno (in Italia gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in classi comuni, mentre in Romania in classi speciali) non possono costituire l’unico motivo per negare il riconoscimento delle specializzazioni, in quanto tali differenze attengono esclusivamente al “quomodo” dell’erogazione del servizio, ma non riguardano l’effettiva competenza professionale dei docenti. Nell sentenza si legge: “Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”.
Sono stati annullati, infine, i provvedimenti di alcuni Uffici Scolastici Regionali con i quali i ricorrenti erano stati esclusi dal concorso agevolato ex DDG n. 85/2018. In particolare è stato annullato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26182 del 22/07/2019 e provvedimento dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 17751 del 31/07/2019.
Avv. Francesco Maria Martino