Sulla assunzione degli idonei del concorsone il ministero dovrà smentire sé stesso, il D.M. 356 del 23 maggio 2014 e una miriade di principi di legge

 

Il frutto normativo del DDL Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 12 marzo e dalle prossime settimane al vaglio del Parlamento dovrà abrogare numerosi articoli di legge e principi fondamentali del nostro ordinamento per calpestare le legittime aspettative di assunzione degli idonei all’ultimo maxi concorso per l’insegnamento di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Ma soprattutto dovrebbe contraddire il Ministro dell’Istruzione che appena un anno fà con Decreto n.356 del 23 maggio 2014 aveva chiaramente disposto che “ I candidati ammessi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori hanno titolo a decorrere dall’anno 2014/2015 ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in subordine ai vincitori…”.

Quel Decreto aveva tra i vari visto e considerato appunto l’art. 400 del Dlgs 297/1994 ed in particolare il comma 17 in base al quale “le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”, nonché il comma 19 in base al quale “conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili” che il Ministro precisa “senza distinzioni tra coloro che si collovcano in graduatoria come vincitori o idonei”.

Basta leggere anche gli artt. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 724. L’articolo 35, comma 5 – ter, del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). Anche l’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, che ha aggiunto, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5 – ter, in forza del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.204 del 31-8-2013) vigente al 1-9-2013, all’Art. 4 comma 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) sancisce: L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2015.

E’ evidente che il legislatore ordinario ha esercitato la sua elevatissima discrezionalità nella individuazione dei contesti in cui la regola del concorso “può cedere il posto a diversa procedura di reclutamento del personale”. Ciò, come noto, può avvenire “quando particolarissime esigenze di politica sociale e di raffreddamento di tensioni provocatasi all’interno di determinate categorie impongano di abbandonare il criterio principale, in favore di una procedura più snella e forse meno garantita, ma pur sempre conforme a Costituzione.” La procedura di stabilizzazione del personale precario, contemplata dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, “si muove in questa ottica” ed anche l’indizione del maxi concorso in argomento aveva chiaramente una ratio di sanatoria del precariato che addirittura potrebbe anche far ritenere il concorso in sé abilitante.

Il ragionevole temperamento degli interessi in gioco e l’aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione di tutti i partecipanti al Concorsone unitamente al chiaro impianto normativo descritto E TUTTA LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE mostrano come siano fondati e legittimi gli interessi degli idonei al concorso.

Avv. Elena Spina