Nessun obbligo di reperibilità durante le ferie. Illegittima la richiesta di indicare un proprio recapito durante le vacanze estive.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27057
Indicazione recapito durante le ferie. Obbligatorietà. Esclusione. Licenziamento intimato per inosservanza ordine di riprendere servizio. Illegittimità.
E’ obbligatorio indicare un proprio recapito durante le ferie? E cosa succede se l’Amministrazione invia al domicilio del dipendente un provvedimento di revoca delle ferie per ragioni di servizio e il dipendente non assume servizio?
Nel caso de quo, il datore di lavoro pubblico aveva proceduto al licenziamento del dipendente per assenza ingiustificata.
Il lavoratore (trattavasi di dipendente degli enti locali) obiettava di non aver ricevuto la comunicazione, perché era in ferie.
Secondo l’Amministrazione, però, poiché il contratto prevedeva tra i doveri del dipendente quello di “comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonche’ ogni successivo mutamento delle stesse”, ne conseguiva che il dipendente in ferie fosse tenuto a comunicare la sua dimora temporanea ed i successivi eventuali mutamenti.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto che tale disposizione tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non gia’, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore e’ libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalita’ e nelle localita’ che ritenga piu’ congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche).
Un’opposta interpretazione si risolverebbe in una compressione del diritto alle ferie.
La Corte ha dunque stabilito il seguente principio di diritto: “il lavoratore non e’ tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore e’ infatti libero di scegliere le modalita’ (e localita’) di godimento delle ferie che ritenga piu’ utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneita’ fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilita’ del lavoratore puo’ essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non gia’ del lavoratore in ferie”.