Corte di Cassazione – Sentenza n. 24723 del 20 novembre 2014

Diritto all’assunzione di docente invalido a prescindere dallo stato di disoccupazione.

Cassazione n. 24723 del 20 novembre 2014


Docente con contratto di supplenza annuale. Diritto alla riserva l. n. 68/1999. Art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000. Necessità di versare in stato di disoccupazione o con rapporto di lavoro non superiore a otto mesi. Insussistenza.

Con l’annotata sentenza, la Cassazione ha fatto chiarezza in ordine alla vexata quaestio relativa alla necessità o meno della persistenza dello stato di disoccupazione del docente, ai fini del riconoscimento del diritto all’assunzione con riserva previsto dalla legge n. 68 del 1999.

Si è discusso dell’applicabilità di tale disciplina in favore dei precari, in quanto il personale precario, pur non essendo stabilmente assunto, non versa- a rigore – in uno stato di disoccupazione.

Com’è noto, secondo il Ministero, alla fattispecie de qua sarebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000, secondo cui non verserebbe in stato di disoccupazione il lavoratore disabile che accetta un’offerta di lavoro per un periodo non inferiore a otto mesi.

Per tale ragione, molti precari riservisti- al fine di poter beneficiare della riserva- sono stati costretti a rinunciare a contratti di lunga durata, quali supplenze annuali o fino al 30 giugno.

Con la sentenza in esame, la Corte ha compiuto un’attenta ricostruzione dell’istituto della quota di riserva a favore degli invalidi nei concorsi pubblici, estrapolandone la ratio: da istituto di solidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di “valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse”.

Tali considerazioni vengono ulteriormente rafforzate dalle posizioni espresse sul punto dall’Unione Europea e richiamate da numerose convenzioni internazionali, quali la Carta di Nizza e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, la Corte di legittimità, pronunciandosi sul caso di una docente con supplenza annuale, ha ritenuto che “nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro a individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (…) ai fini dell’adempimento degli obblighi (…) dà diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della pubblica amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)”.

Confermando le sentenze rese dai Giudici di merito, la Corte ha quindi concluso per il diritto della docente ad essere assunta con decorrenza dal 1° settembre 2005.

Avvocato Francesco Orecchioni