Nel 2011 il Governo disponeva il blocco degli scatti per i docenti universitari e, successivamente, con la Legge Gelmini veniva previsto che il vecchio scatto venisse compensato con un incentivo una tantum da riconoscere in favore dei professori e ricercatori universitari sulla base dei criteri prestabiliti dal decreto interministeriale n. 314 del 2011.
L’Università Cà Foscari decide di applicare per la valutazione soggettiva dei candidati i risultati della VQR – Valutazione della Qualità e della Ricerca.
Diversi candidati proponevano ricorso al TAR Veneto impugnando il bando dell’Università evidenziando, tra l’altro, che la VQR non avrebbe potuto trovare applicazione per l’attribuzione degli incentivi in quanto il suddetto criterio era stato previsto dal Legislatore unicamente per la valutazione della qualità della ricerca degli Enti e, quindi, non era assolutamente adattabile alla valutazione individuale dei singoli ricercatori e professori universitari. I giudici amministrativi con ordinanza n. 340 del 2014 accoglievano la richiesta cautelare e disponevano la sospensione della procedura sulla base della seguente motivazione: “ Il proposto gravame non appare, alla stregua delle censure formulate dal parte ricorrente privo di apprezzabili elementi di fondatezza laddove si censurano per violazione di legge ed eccesso di potere sia i decreti interministeriali nn. 311 e 314 del 2011 nella parte in cui autorizzano le Università a bandire procedure concorsuali per l’attribuzione dell’incentivo di cui all’art. 29, XIX comma della legge n. 240 del 2010 con l’applicazione di criteri scollegati dal principio meritocratico, sia il conseguente provvedimento rettorale n. 963/2013 e successive modificazioni”.
Avverso tale provvedimento proponeva appello il MIUR e l’Università Cà Foscari di Venezia sostenendo l’errore del provvedimento del TAR Veneto e chiedendo il suo annullamento.
Il Consiglio di Stato, con apposita ordinanza n. 4496 del 02 ottobre 2014, ha confermato la legittimità della sospensione del bando disposta dal TAR Veneto e respinto il ricorso del Miur.
Risulta evidente che i giudici sia di primo che di secondo grado ha confermato i dubbi manifestati dai ricorrenti rispetto alla regolarità della procedura e pertanto ciò dovrebbe indurre l’Università a rivedere i criteri.