L’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia riguarda il collocamento a riposo disposto d’ufficio dall’Amministrazione per il personale docente e per i dirigenti scolastici che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alle prestazioni previdenziali.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento con provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc del collocamento a riposo (a decorrere dal 01 settembre 2014), chiedendo di rimanere in servizio fino al 31 agosto 2015.
Il Tribunale ha rigettato la domanda perchè carente di entrambi gli elementi necessari per emettere un provvedimento ex art. 700 cpc (fumus boni juris e periculum in mora).
Innanzitutto, è stato valutato il periculum, ritenuto inesistente perchè la ricorrente nulla aveva provato o allegato a supporto della sua richiesta, limitandosi a lamentare un presunto pregiudizio alla professionalità acquisita nel corso della carriera; pregiudizio che il Tribunale ha stabilito non sussistere.
L’ordinanza ha però il pregio di aver affrontato (nel giudicare la sussistenza o meno del fumus) la complicata materia dei requisiti per l’accesso alla pensione nel comparto scuola, con un’attenta analisi della normativa che si è succeduta negli ultimi anni, concludendo che la corretta interpretazione dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 è la seguente: coloro che hanno maturato alla data del 31.12.2011 i requisiti per la quiescenza (ossia, quota 96) non hanno facoltà di scegliere per il vecchio sistema o per il nuovo introdotto dalla nuova normativa, ma devono essere collocati a riposo non appena raggiunti i 65 anni di età, non sussistendo, nè un presunto diritto di scelta del lavoratore, nè un potere discrezionale dell’Amministrazione, di optare per una diversa soluzione che mantenga in servizio il docente.