Consiglio di Stato – Sentenza n. 953 del 15 febbraio 2002

Assegnazione dei docenti alle classi – situazione di incompatibilità – tutela dei diritti e dei bisogni degli studenti – prevalenza.

 

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Consiglio di Stato – Sentenza n. 953 del 15 febbraio 2002.
Sentenza tratta da Diritto e diritti (www.diritto.it).

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 447 Reg.Ric. ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
**, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Porru, presso il cui studio è domiciliata in Roma, via Paolo Emilio, n. 34,
per l’annullamento
della sentenza n. 9418 del 15 novembre 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avvocato dello Stato Tortora e l’avv. Porru.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- La ricorrente – appellata, insegnante di latino e italiano nei licei, è stata assegnata alla cattedra della sezione III A e III B del corso sperimentale socio – psico – pedagogico (ex magistrale) nell’anno scolastico 1997/1998, con ordine di servizio prot. n. 2240/A1 del 5 settembre 1997, sottoscritto dal Preside del Liceo Ginnasio Statale “**” di **. Avverso quest’ordine di servizio, l’interessata ha proposto innanzi al TAR Lazio, lamentando il difetto di motivazione e il contrasto con i criteri in materia, stabiliti dal Consiglio di Istituto, nonché la mancata consultazione del Collegio dei docenti.
2.- Il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame sulla base “delle censure e dei motivi aggiunti” (“trattati congiuntamente”), in quanto – pur dandosi atto della competenza del capo d’istituto nel determinare l’assegnazione delle classi ai docenti – il provvedimento impugnato è carente di motivazione, e le ragioni, addotte “tardivamente” dal Preside per giustificare l’assegnazione, non sono sorrette da “circostanze puntuali per fatti e proposte”. Inoltre, non risulta che sia stata la stessa ricorrente a chiedere di essere assegnata al liceo socio – psico – pedagogico, e la dichiarata incompatibilità didattica, ideologica e personale non è stata motivata a sufficienza, onde consentire un efficace contraddittorio con la parte.

3.- Appella l’Amministrazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata alla luce dei criteri, espressi dal Consiglio di Istituto (verbale n. 140 del 26.9.1993), dai quali il Preside non si sarebbe discostato nel disporre la contestata assegnazione. Resiste l’interessata, la quale sostiene l’infondatezza del ricorso, e chiede che non venga tenuto conto della memoria del 29 ottobre 2001, inviata dal Preside del Liceo Ginnasio “” di **, senza il Ministero dell’Avvocatura dello Stato.
5.- Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 4 dicembre 2001, e trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
E’ in discussione la legittimità dell’ordine di servizio, con il quale il Preside del Liceo Ginnasio “**” di ** ha disposto l’assegnazione della ricorrente per l’a.s. 1997/1998 alla cattedra di Italiano e Latino delle Classi III A e III B del corso sperimentale socio – psico – pedagogico.
Non può essere condivisa la statuizione del TAR, che, una volta riconosciuta la competenza del capo d’Istituto a disporre l’assegnazione delle classi ai docenti, ha sostenuto che il contestato trasferimento della ricorrente fosse immotivato, e in contrasto con i criteri espressi in materia dal Consiglio di istituto e con le proposte del Consiglio dei docenti.
Deve, invero, convenirsi con la difesa erariale che, nella specie, il provvedimento impugnato non appare in contrasto con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (verbale n. 140 del 26.7.1993, e copia del parere del Collegio dei docenti del 1°.9.1993).
Il “criterio fondamentale”, indicato dal Consiglio di istituto, è quello della “tutela dei diritti e dei bisogni degli studenti”. Gli ulteriori “criteri” devono essere letti come specificazione di tale criterio (definito “ineludibile”), e non come garanzia di “stabilità” del docente nella classe dove svolge la sua funzione docente.
In questo quadro, il Consiglio di istituto ha stabilito che, qualora vi siano “più richieste su una medesima cattedra”, si debba prioritariamente tener conto dell’anzianità di servizio e dei titoli. Il criterio successivo della continuità didattica dovrà sì essere “rigorosamente rispettato”, ma “laddove possibile”, consentendo che ove venga a crearsi una situazione di incompatibilità, “il Preside sceglierà (tra tutte le possibili soluzioni), quella che limiti al minimo il movimento dei docenti da una classe all’altra o da un corso all’altro, salvaguardando così, oltre al diritto del docente….anche l’interesse dello studente”.
Di quest’incompatibilità, quale causa giustificativa dello “spostamento”, la ricorrente era sicuramente al corrente. La documentazione (depositata in primo grado dalla difesa erariale) conferma che lo stato di disagio (ved. nota del 13.10.1997 del Preside indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato), determinato dalla presenza della ricorrente nelle classi alla stessa assegnate, sussisteva da tempo, e che la situazione di incompatibilità “con il corso che Ella occupava, in particolare con alcuni Suoi colleghi”, è stata rappresentata dal Preside nella nota di risposta alla richiesta di chiarimenti della ricorrente stessa (prot. n. 2374/A1 del 16.9.1997).
In tale situazione, la statuizione del primo giudice, che ha fatto propria la tesi della ricorrente, appare ispirata ad un eccessivo rigore formale, che sembra privilegiare la “stabilità” dell’insegnante piuttosto che l’interesse degli alunni, ai quali deve essere garantito che l’insegnamento si svolga in un clima privo di tensioni.
L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza
impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado, anche con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 417 del 1974, ribadita in questa sede. La difesa erariale ha, infatti, indicato il “parere del collegio dei docenti (deliberato in data 1°.9.1993), e, in ogni caso, l’assegnazione delle classi ai singoli docenti – come statuito da questa Sezione (ved. C.S., sez. VI, n. 608 del 24.8.1992) – non comporta la necessità di una motivazione, trattandosi di un atto rimesso al potere organizzatorio del Preside.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Presidente