Riconoscimento diritto alla dispensa docente inidoneo alla funzione.
Il Giudice del Lavoro di Sulmona, Ciro Marsella, ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. patrocinato dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona ed ha riconosciuto, con ordinanza depositata in data 09.07.2014, il diritto di una docente dichiarata “non idonea all’insegnamento in modo assoluto e permanente. Si idonea ad altri compiti ispettivo-amministrativi” ad ottenere il provvedimento di dispensa anzichè proseguire nel servizio con mansioni diverse.
Il Tribunale di Sulmona ha infatti osservato che, “con riferimento al comparto scuola, anche successivamente all’entrata in vigore del citato DPR n. 171/2011, è rimasta applicabile la disciplina previgente da individuarsi come di perdurante attualità in quanto di previsione normative successive al D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150”.
Il D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 all’art. 7, comma 9, prevede che “resta salvo per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normative di cui all’art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244” laddove quest’ultimo rinviando al CCNI del 25.06.2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale della scuola, ha espressamente previsto (art. 2, comma 2, CCNI) per il “personale che viene riconsciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore” la possibilità di ottenere la dispensa dal servizio.
Del resto, nota il Tribunale di Sulmona, alcun dubbio può sussistere che l’istituto della “dispensa” disciplinato dall’art. 512 T.U. della Scuola sia ancora in vigore cosi come, del resto, dello stesso istituto continua a farsi riferimento nel D.M. n. 79 del 12.09.2011.
La sentenza appare innovativa in materia ed è risolutiva della nota e dolorosa questione che vede costretti i docenti “dichiarati inidonei alla funzione” a proseguire nel servizio alle dipendenze del MIUR in una mansione diversa e con orario di lavoro raddoppiato.