Riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale relative all’a.s. 2020/2021

Tribunale di Napoli Nord – Ordinanza dell’11 agosto 2020

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, ha accolto un ricorso d’urgenza in merito al riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021.

Il provvedimento del Tribunale di Napoli Nord è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, ha stabilito il Giudice che:

  • il beneficio previsto dalla legge 104/92 permane anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento, successive all’assunzione, per sopravvenuta situazione di handicap;
  • in merito all’art. 13 del CCNI ha statuito la sua nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 della legge 104/1992 nonché per contrato alla normativa comunitaria e sovranazionale (Carta di Nizza – Convenzione delle Nazioni Unite);
  • pertanto, un interpretazione comunitaria – secondo il Giudice – deve comportare che il diritto del disabile all’assistenza – sia un diritto assoluto, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33 cit.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)