Concorso docenti: il TAR Lazio respinge il ricorso in materia di valutazione della prova pratica

 

Con  sentenza n.329 dell’11/1/2014  il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, avanzato da un gruppo di candidati di varie parti d’Italia, con cui si rivendicava la possibilità di proseguire nell’iter concorsuale nonostante il mancato raggiungimento del voto minimo di 7/10, previsto in via generale dal bando del 2012, nella prova pratica o di laboratorio (si ricorda che tale tipologia di prova riguarda le classi di concorso A020, A025 A028, A033, A034, A038, A049, A059, A060, C430).

Al riguardo, il TAR capitolino ha ritenuto non pertinente il richiamo alla fonte primaria di cui al decreto legislativo 297/94, che, viceversa, all’art.400 comma 11, prevede la valutazione congiunta – e, quindi, l’attribuzione di un voto minimo complessivo – per le sole “prove scritte e grafiche”, senza alcun riferimento a quella pratica; quest’ultima, pertanto, deve trovare autonoma valutazione e non può fare media con quelle precedentemente svolte dai candidati.

I ricorrenti, con ordinanza del medesimo TAR Lazio, erano stati cautelativamente ammessi alla prova orale e, poi, inseriti nella graduatoria finale di merito; dalla quale dovranno, ora, essere depennati ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

Fatta salva l’eventualità di un ribaltamento della pronunzia in appello.

E’, tuttavia, da segnalare che anche l’organo d’appello, in altro giudizio, si è già pronunziato, seppur in sede di cognizione d’urgenza, in senso avverso alle pretese dei ricorrenti: “L’art. 9 del bando di concorso (che stabilisce un punteggio minimo di 7/10 per il superamento della prova pratica) non appare ad un primo esame, come affermato dall’appellante, in contrasto con l’art 400, comma 11 del d.lgs. n. 297 del 1994” (ordinanza cautelare Consiglio di Stato n.3580 dell’1/7/2013).

Si osserva, infine, che l’affermata autonomia nella valutazione delle prove scritte/grafiche, da un lato, e di quella pratica o di laboratorio, dall’altro, dovrebbe portare con sé anche il rigetto dell’analoga serie di ricorsi con cui un folto gruppo di candidati aveva chiesto (e ottenuto, anche in tal caso, in via cautelare) l’ammissione alla prova pratica o di laboratorio nonostante il raggiungimento di soli 18 punti su 30 nelle prove scritte/grafiche (anziché 21/30, come previsto dal bando); nella prospettiva di poter, poi, cumulare tale ridotto punteggio con quello della prova successiva. Anzi, deve dirsi che il TAR Lazio, con la  sentenza n.328/14 in commento, ha, incidentalmente, già preso posizione anche su tale connessa problematica, laddove afferma che: “Ad una palese violazione della predetta disciplina legislativa avrebbe condotto proprio la conclusione cui giungono i ricorrenti, secondo cui il bando avrebbe dovuto fissare in diciotto trentesimi il punteggio minimo per il superamento della prova scritta o grafica: in una simile evenienza il punteggio minino espresso in decimi sarebbe risultato di sei decimi, ben al di sotto della soglia di ventotto quarantesimi (recte: sette decimi) indicata dalla richiamata fonte primaria”.

Dopo una lunga stagione di ricorsi – probabilmente non sempre o non solo frutto di rigorose valutazioni giuridiche – sembra, quindi, ripristinata, almeno per ora e riguardo a tale specifica problematica, la parità di trattamento tra tutti i candidati al concorso e, correlativamente, scongiurato il rischio di regole di reclutamento di creazione forense, ad personam.

Avv. Fabio Rossi