Ata ex enti locali – Nuova condanna per lo stato italiano
Non solo dal sovraffollamento delle carceri o per la impossibilità di dare ai figli il cognome della madre giungono condanne per l’Italia.
Certamente minore risalto sugli organi di informazione ha ricevuto la nuova condanna dello Stato Italiano per la questione del trasferimento coatto del personale -già appartenente agli enti locali – alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.
L’annosa vicenda (oggetto di un’incredibile vicenda processuale, con legge di “interpretazione autentica”, pronunce della Corte Costituzionale, contrastanti pronunce della Cassazione) riguarda alcune decine di migliaia di dipendenti inquadrati nel personale Ata.
Com’è noto, la Corte di Cassazione, dopo le sentenza Agrati della CEDU e la sentenza 6 settembre 2011 della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, procedimento C-108/10, ha ritenuto di dover rimettere al giudice di merito la verifica in ordine al peggioramento delle condizioni retributive del personale ata, a seguito del trasferimento presso il MIUR.
Tale orientamento, affatto risolutivo, viene oggi nuovamente rimesso in discussione dalla sentenza in commento che ribadisce ancora una volta come l’intervento dello Stato italiano con “legge di interpretazione autentica” (dunque con effetto retroattivo) non era giustificato da ragioni interpretative di interesse generale, risolvendosi dunque in una violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 della Convenzione (diritto ad un equo processo).
La sentenza è reperibile in originale (testo francese ) sul sito della corte europea http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Il testo in italiano è invece frutto di una prima traduzione non ufficiale (dunque con possibili refusi).