Tribunale di Sciacca – Sentenza n. 271 del 25 ottobre 2013

Dal quadro normativo-giurisprudenziale possono estrapolarsi i seguenti corollari applicativi in tema di permessi retribuiti per motivi personali:

1) il permesso richiesto è soggetto unicamente ad un controllo di tipo formale, attinente alle condizioni di ammissibilità tassativamente previste dall’art. 15 comma II del CCNL;

2) in particolare l’autorizzazione delle ferie resta subordinata alla sola condizione che vengano documentate esigenze personali e familiari, essendo a tal Fine espressamente previsto lo strumento dell’autocertificazione,

3) la formulazione ampia e generica del precetto esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo.

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