Tar Lazio – Sentenza n. 3527 del 08 aprile 2013

Annullati i provvedimenti che riducono l’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e professionali

 

Va annullato il regolamento sugli istituti professionali di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 nella parte in cui all’art. 5, comma 1, lett. b) determina senza indicazione dei criteri l’orario complessivo per gli istituti professionali, il regolamento sugli istituti tecnici di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 nella parte in cui all’art. 5, comma 1 lett. b) determina senza indicazione dei criteri l’orario complessivo per gli istituti tecnici, i decreti interministeriali n. 61 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all’art. 1 ed alle Allegate Tabelle ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici e n. 62 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all’art. 1 ed alle Allegate Tabelle ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali ed i decreti interministeriali n. 95 e 96 del 25 novembre 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali sopra detti.

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Comunicato SNALS