Tribunale di Teramo – Ordinanza del 12 novembre 2013

 

Riconoscimento precedenza assistenza disabili nelle procedure di assunzione a tempo indeterminato da concorso.

C.M. n.21 del 21 agosto 2013, prot. n. 8310 -Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2013/14- previsione non operatività precedenze l. n.104/1992, con riferimento alla scelta della provincia- Illegittimità per contrasto con norma primaria- Sussistenza.

 

La Circolare Ministeriale n.21 del 21 agosto 2013, prot. n. 8310, recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2013/14, si pone in contrasto con una norma di rango primario e segnatamente della legge n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tale norma, all’art.33, dispone che “il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” .

Orbene, la circolare sulle assunzioni – nella nota operativa allegata- riconosce tale precedenza, ma solo all’interno della provincia, escludendo (del tutto irragionevolmente a parere di chi scrive) la possibilità di scegliere la provincia (“Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge n. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia” (punto A.9, nota operativa cit.).

Il problema si pone con particolare riferimento alle assunzioni da concorso ordinario che, per la scuola secondaria, si tengono a livello regionale, per cui può capitare di vincere il concorso, ma essere assunti in una provincia diversa da quella in cui si risiede.

Quid iuris qualora il lavoratore assunto si trovi ad assistere un familiare in condizioni di disabilità?

Secondo la discussa disposizione ministeriale “La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92” ma- nello stesso tempo -“Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge n. 104/1992 non opera riguardo alla scelta della provincia”.

Dunque, secondo il Ministero, il familiare che assiste il soggetto disabile ha il diritto di scelta del comune, ma non della provincia.

Per cui, quando la distanza tra le possibili sedi di servizio è tutto sommato modesta (all’interno della provincia) si applicherebbe la legge n.104 (e la conseguente possibilità di prestare assistenza), mentre la medesima legge non si troverebbe applicazione quando la distanza è davvero incolmabile, con ore di viaggio giornaliere.

Il Tribunale di Teramo, cui si era rivolta una docente che assisteva un genitore gravemente invalido, ha osservato che l’art.33, comma 5, della legge n.104/1992 “non reca alcuna distinzione tra le ipotesi di scelta, dovendosi peraltro ritenere, in considerazione delle distanze ipotizzabili e contrariamente a quanto previsto dalla norma di rango inferiore, maggiormente cogente l’esigenza di prestare assistenza nell’ambito regionale nella scelta tra più province, piuttosto che nell’ambito provinciale nella scelta tra più comuni” e ha pertanto ordinato al MIUR di consentire alla docente di scegliere una sede nella provincia, dove ha il domicilio il familiare da assistere.

Certamente condivisibile l’ordinanza in commento, essendo di tutta evidenza da un lato l’irragionevolezza della disposizione, dall’altro il suo aperto contrasto con la legge, con grave violazione dei diritti del soggetto disabile.

Resta solo da chiedersi:

a) come è possibile inviare a tutte le scuole, agli Uffici Scolastici, ai sindacati, ai Dirigenti scolastici, una nota operativa contenente indicazioni del genere?;

b) è possibile che sia necessaria una pronuncia giudiziale per rendersi conto dell’irragionevolezza di quanto sostenuto nella nota operativa?

Avv. Francesco Orecchioni