Riconoscimento integrale dell’anzianità per il servizio svolto nel ruolo della scuola dell’infanzia a seguito di passaggio nel ruolo della scuola secondaria

La questione oggetto del giudizio riguarda il diritto all’integrale riconoscimento del servizio svolto nel ruolo infanzia a seguito del passaggio nel ruolo della scuola secondaria.

Nella fattispecie in esame una docente aveva svolto quattordici di anni nel ruolo dell’infanzia e poi era stata assunta nei ruoli della scuola superiore di primo grado. Il decreto di ricostruzione di carriera, emesso a seguito del passaggio al ruolo superiore, da un lato aveva del tutto omesso di conteggiare tale servizio, dall’altro aveva applicato il criterio della temporizzazione ai fini del riallineamento stipendiale.

L’insegnante, che si vedeva inserita nella classe stipendiale 0-2, ha perciò impugnato tale decreto e richiesto il riconoscimento del servizio nella scuola materna, per intero e senza applicazione del criterio della temporizzazione, nonché la condanna del MIUR al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento.

Il Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 190 pubblicata il 17.06.2020, ha riconosciuto il diritto della ricorrente, rappresentata e difesa dall’avv. Irma Calderone del Foro di Livorno, ad ottenere una nuova ricostruzione della propria carriera considerando integralmente ai fini giuridici ed economici il servizio prestato nella scuola dell’infanzia dal 2001 al 2015 ed ha condannato il MIUR ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera ed al pagamento del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate dal 2001 e maturande, oltre interessi legali,  nonché alla regolarizzazione contributiva.

Nel giudizio è intervenuto l’INPS dichiarandosi pronto a ricevere la contribuzione che dovesse risultare di giustizia.

Il Giudice del Lavoro, nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9144/2016, ha ribadito il principio secondo cui l’art.57 della L 312/1980 ha modificato la precedente normativa ampliandone la previsione, nel senso che la disposizione secondo cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera vale anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.

                                                                     Avv. Irma Calderone