(Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti)
Tribunale di Catania, ordinanza del 09.03.2020
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – continua a pronunciarsi sulle procedure di mobilità indette per l’a.s. 2016/2017 – Scuola PRIMARIA, riconoscendo l’illegittimità dell’accantonamento dei posti operato in favore dei docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso del 2012.
Infatti, il Contratto Collettino Nazionale Integrativo per l’a.s. 2016/2017 ha previsto una riserva di posti per i docenti assunti nell’anno 2015 in quanto inseriti nelle G.M. del concorso del 2012 a discapito sia dei docenti assunti sempre nell’anno 2015 ma da G.A.E. ed, ancor di più, dei docenti assunti ante 2014.
Tale preferenza nell’ordine dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali non trova riscontro nella legge 107/2015 (c.d. buona scuola) e si pone in aperta violazione con il principio meritocratico del punteggio che deve informare ogni procedura concorsuale e di mobilità.
Per tali motivi, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ha disapplicato il CCNL per l’a.s. 2016/2017 nella parte in cui accordava una precedenza, nelle operazioni di mobilità, ai docenti provenienti dalle G.M. del concorso del 2012 e ha disposto il trasferimento di una docente nella sede indicata come prima preferenza nella domanda di passaggio di ruolo interprovinciale.
In conclusione, anche per la mobilità territoriale e professionale indetta per l’a.s. 2016/2017 deve tenersi prioritariamente conto del punteggio riportato da ogni docente e non delle Fasi (A, B, C e D) in cui è stata suddivisa la mobilità.