Corte di Appello di Napoli – Sentenza n. 5163 del 26 luglio 2013

Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) dell’articolo 6, CCNL/Scuola non sono oggetto di contrattazione, rientrando nelle “dirette prerogative” del dirigente scolastico.

 

(da apn.it)

Alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza:

– Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto.

– La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali e pertanto si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.

– Il legislatore, nella scelta dell’espressione “misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.

– Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative.

 

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