L’ordinanza in oggetto accoglie la domanda cautelare di un ricorso proposto avverso la mancata promozione di un allievo alla classe V della scuola secondaria di secondo grado.
Il TAR in accoglimento della domanda cautelare ha disposto l’ammissione con riserva alla classe successiva e fissato l’udienza di merito.
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N. 03366/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07665/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Corrado Mauceri, Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;
contro
Liceo Classico -OMISSIS-;
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
In persona dei LR p.t;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di mancata ammissione dell’alunno alla classe superiore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non appare prima facie infondato sotto il profilo della violazione del principio del collegio perfetto nonché sotto il profilo della carenza di motivazione circa la non percorribilità della sospensione del giudizio per le materie di matematica, fisica e storia dell’arte ai sensi del DM n.80 del 3.10.2007, tenendo conto sia dei voti riportati nelle altre materie (tra cui emerge il voto 8 in italiano) sia dell’indirizzo classico del corso di studi in oggetto;
ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate ammettendo con riserva il ricorrente alla frequenza del successivo anno scolastico, in cui potrà adoperarsi per colmare le lacune nelle materie indicate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie l’istanza e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato ai fini dell’ammissione con riserva alla classe successiva;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 marzo 2014;
Compensa le spese della presente fase cautelare;
Manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui all’art.52 commi 1,2 e 5 Dlgs.196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione o diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica delle generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori riportati nella presente decisione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013