Tar Lazio – Sentenza n. 7778 del 31 luglio 2013

Illegittimo l’accantonamento di posti dell’organico di diritto nei confronti di personale LSU e Co.co.co.

 

Con le sentenze n. 7778, n. 7780 e n. 7781 emesse il 31.07.2013, in accoglimento dei ricorsi proposti dal personale ATA precario, rispettivamente della provincia di Siracusa, Reggio Calabria e Trapani con il patrocinio dell’avv. Santina Franco, avverso l’accantonamento dei posti dell’organico di diritto nei confronti di personale co.co.co. , LSU e comunque esterno alle graduatorie provinciali ad esaurimento, il Tar Lazio sede di Roma, sez. III bis ha confermato il proprio orientamento, già espresso nella sentenza n. 6333/2012.

In particolare il TAR capitolino ritiene che ” I co.co.co. e i LSU dovrebbero servire, insomma, per esigenze eccezionali, laddove la graduatoria ad esaurimento serve per necessità costanti, mentre l’accantonamento del 50% genera discriminazione e privilegi ingiustificati rispetto al personale inserito nelle ridette graduatorie“….”il quadro normativo non consente di ritenere legittima l’applicazione operata dall’Amministrazione delle norme che sostengono la terziarizzazione“. Aggiunge inoltre, che “Peraltro, contrariamente a quanto dall’Amministrazione rilevato, del tutto incomprensibile sotto il profilo contabile appare poi l’esigenza di continuare a svolgere gare di appalto per i servizi di pulizia in comprensori scolastici presso i quali le ridette graduatorie annoverano a tutt’oggi un numero cospicuo di iscritti.

Posto quanto sopra, il Tar annulla tutti i provvedimenti impugnati, indicando la necessità di provvedere alla rideterminazione dell’organico del personale ATA delle province in questione secondo le indicazioni fornite in sentenza.

Avv. Santina Franco