Con la sentenza n. 7586-2013 depositata il 25 luglio 2013 il TAR del Lazio sez. III di Roma, in tema di dimensionamento della rete scolastica, ha affermato un importante principio:
“i Convitti Nazionali costituiscono una species del genus “istituzioni educative”, per cui trovano diretta applicazione nei loro confronti le disposizioni citate e, in particolare, per quanto qui interessa, la previsione dell’assenza di un’autonoma personalità giuridica in capo alle scuole annesse agli istituti di educazione e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito applicativo del regolamento sul dimensionamento scolastico“.
Ciò ha fatto dopo aver ricostruito in maniera “certosina” il coacervo normativo attinente al tema del dimensionamento della rete scolastica ed involgente anche i Convitti Nazionali di Stato:
“Si rende necessario un inquadramento normativo della materia delle istituzioni scolastiche e di quelle educative, avuto specifico riguardo ai convitti nazionali.
La legge 15.3.1997, n. 59, all’articolo 21, comma 1, ha previsto “l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi (…) nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo”, disponendo, all’ultimo periodo, che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali”.
La medesima disposizione di legge, ai commi successivi, ha demandato ai regolamenti l’attuazione dei principi ivi enunciati.
Il d.P.R. 18.6.1998, n. 233, contiene il “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”, a norma del citato articolo.
L’art. 7 del menzionato d.P.R. n. 233/1998, rubricato “esclusioni”, ha escluso expressis verbis dall’ambito applicativo di tale regolamento, tra gli altri, gli istituti di educazione, “salvo il disposto dell’art. 5, comma 5”. In base a quest’ultima disposizione, “le scuole e gli istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza”. Ciò significa che le scuole annesse ai convitti sono prive di personalità giuridica propria, distinta da quella dell’istituzione educativa alla quale accedono, con l’ulteriore conseguenza che tali scuole non possono avere una “sorte” distinta da quella dell’istituzione di educazione statale alle quali sono annesse“.
Alla luce di tanto, a parere del sottoscritto, il peculiare indirizzo assunto dal TAR del Lazio dovrà essere tenuto ben presente dalle Regioni e dalle Province in vista dei futuri piani di dimensionamento, pena il rischio di annullamento degli stessi in sede giurisdizionale.