TAR LAZIO – Sezione III – Ordinanza n. 3255 del 27.04.2020
Il TAR del Lazio ordina all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) di immatricolare 8 studenti, già in possesso di laurea triennale in lingue, al corso di laurea magistrale in LACOM (“LANGUAGES FOR COMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS)
I ricorrenti, difesi dall’avv. Leo Condemi del foro di Reggio Calabria, avevano partecipato alla prova selettiva di ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso programmato per complessivi 150 posti in “LANGUAGES FOR COMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS (LACOM)” per l’a.a. 2019/2020.
La fattispecie riguarda la prova selettiva alla quale avevano partecipato 171 candidati, dei quali soltanto 43 erano risultati idonei; gli altri 128 candidati erano risultati inidonei per non aver raggiunto il punteggio minimo di 36/60 in ciascuna delle due prove in lingue; pertanto, i candidati risultati inidonei non avevano avuto la possibilità di esercitare la domanda di ripescaggio, nonostante residuassero 112 posti vacanti.
L’UNIMORE riteneva di risolvere la questione posta dai candidati risultati inidonei emanando la seconda edizione del bando con le medesime modalità; ad essa partecipavano 56 candidati, di cui solo 18 raggiungevano il punteggio minimo di 36/60 in ciascuna delle due prove e venivano ammessi al corso di laurea; impedendo ancora una volta lo scorrimento della graduatoria, l’Università lasciava, di fatto, ancora 94 posti vacanti.
-Di fronte alla strana circostanza che l’UNIMORE avesse istituito il corso di Laurea Magistrale in LACOM, per la prima volta con la formula del numero chiuso nell’a.a. 2019/2020, dopo che per tanti anni fosse stato ad acceso libero;
-nonostante la mortificazione subita nell’aver dovuto affrontare due prove in lingue straniere, che per la difficoltà richiedevano un livello di competenze corrispondente a quello che normalmente si consegue alla conclusione del corso di Laurea Magistrale;
8 dei candidati non ammessi all’immatricolazione si sono rivolti allo studio legale del sottoscritto avvocato allo scopo di verificare la legittimità dell’operato dell’Università e la possibilità di essere immatricolati al corso in LACOM.
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nominativa, il bando e gli altri provvedimenti che escludevano l’immatricolazione al corso in LACOM, fondando la domanda sulla violazione del diritto costituzionale allo studio, concretizzatasi in modo crescente sostanzialmente su tre livelli, esplicitati con altrettanti motivi di impugnativa:
1) l’istituzione del corso di laurea magistrale LACOM nella forma di accesso programmato anziché ad accesso libero; 2) la prescrizione del voto minimo in ognuna delle due prove; 3) il mancato scorrimento della graduatoria degli studenti, nonostante la presenza di posti vacanti e disponibili.
In relazione al primo motivo, l’art. 2 della legge n. 264/1999 statuisce che “1. Sono programmati dalle università gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
- b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l’ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
- c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.”.
Solo in dette ipotesi l’Università avrebbe potuto introdurre l’accesso programmato e, in sede di programmazione, avrebbe dovuto effettuare la valutazione della propria offerta formativa potenziale allo scopo di determinare i posti disponibili relativi ai corsi di laurea, sulla base dei seguenti parametri: “1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato”.
Riguardo al secondo motivo, la lesione del diritto costituzionale allo studio è stata così grave da aver provocato la conseguenza assurda di non ammettere alcuni ricorrenti nonostante gli stessi avessero ottenuto un punteggio complessivo (dato dalla somma dei voti ottenuti nelle singole prove) superiore al minimo richiesto 72/120; la ricorrente E. A. con punteggio 73,5; F. F. con punteggio 79,5; L. C. con punteggio 80,5; P. M. con punteggio 75,5.
In base al terzo motivo, la scelta di UNIMORE di non consentire lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura integrale dei posti disponibili, in ragione della soglia minima prevista, contrasta con la finalità della programmazione delle immatricolazioni, consistente nella piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, anche in relazione ai principi costituzionali stabiliti agli articoli 33 e 34 della Costituzione.
La III Sezione, ha richiesto all’Università con due distinte ordinanze di illustrare le ragioni per cui era stata effettuata la scelta di prevedere il numero chiuso per l’accesso al corso di laurea magistrale in LACOM, ma l’Ateneo non ha comunicato nulla in proposito.
Ciò ha trascinato la fase cautelare del procedimento fino al periodo emergenziale del coronavirus, con i conseguenti disagi derivanti dalle novità normative;
all’esito della camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, il Collegio ha emesso l’ordinanza con la quale “…Ritenuto oltretutto che non è stata raggiunta all’esito delle prove preselettive la copertura dei posti messi a bando; Considerato che i corsi sono già iniziati e che sussiste un evidente periculum in mora che non consente di attendere gli esiti di un giudizio di merito; … accoglie la richiesta cautelare e per l’effetto:
- a) dispone l’immatricolazione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea magistrale in oggetto;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.2.2021.”
Reggio Calabria, 28.04.2020