Sul presupposto che il punteggio della prova di inglese deve essere considerato aggiuntivo in quanto facoltativo. Ancora un successo dell’azione legale dell’ANIEF, questa volta patrocinata dall’Avv. Fortunato Niro, grazie a un decreto monocratico (2423/13) in attesa della Camera di Consiglio dove discutere la richiesta di sospensione del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.
Con ricorso con richiesta di misure cautelari monocratiche si è ottenuto l’immediata ammissione dei ricorrenti alle prove orali ancora in corso e il pieno rispetto della normativa vigente in materia di procedura concorsuale.
Vi era stata, da parte del MIUR, una illegittima ed arbitraria decisione nel D.D.G. n. 82 del 24/09/2012, dove all’art. 7, c. 3 prescrive, “La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese” IN AGGIUNTA alle prove concorsuali scritte e orali previste dall’art. 400 del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e prosegue al successivo comma 4, del suddetto bando, “la prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove, un punteggio non inferiore a 28 punti”.
Tale norma, tuttavia, è in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 400 dai commi da 1 a 12 del d.lgs. 297/94 dove, nello specifico è prevista la facoltatività di accertamento della lingua straniera “Nel concorso per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati POSSONO sostenere UNA PROVA FACOLTATIVA, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere […]”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il punteggio relativo alla valutazione della prova d’inglese andava scorporato dalle altre in modo tale da avere un punteggio (sulle tre rimanenti prove) comunque non inferiore a 21/30 per l’accesso agli orali.
Chi non era stato ammesso alla successiva prova orale – ma aveva comunque raggiunto un punteggio di almeno 21/30 agli altri scritti – era stato, dunque, iniquamente escluso dal concorso.
Il TAR Lazio, pertanto, con decreto monocratico emesso d’urgenza, ha dato piena ragione ai ricorrenti ammettendoli con riserva allo svolgimento delle successive prove orali ancora in essere.
Si ricorda che sono ancora aperti i termini per ricorrere e invita tutti i candidati che sono stati o saranno esclusi dall’ammissione agli orali per la scuola primaria per colpa della valutazione della prova in lingua inglese a inviare una mail a concorsoacattedra@anief.net con i propri dati anagrafici, la data degli orali, la data di pubblicazione degli elenchi, al fine di ricevere le istruzioni operative per il ricorso, indicando nell’oggetto: “inglese e ammissione agli orali”, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli esclusi (o altra comunicazione che attesti la mancata ammissione agli orali) o comunque non oltre 50 giorni dalla loro pubblicazione, fermo restando la procedibilità del ricorso legata ai tempi di notifica prima dello svolgimento degli orali. Per conoscere il voto complessivo ottenuto al termine delle prime tre prove scritte è possibile inviare l’istanza di accesso agli atti che ANIEF invierà insieme alle istruzioni per ricorrere
Avv. Fortunato Niro e Ufficio Stampa ANIEF