Consiglio di Stato – Sentenze n. 3365 e 3366 del 20 giugno 2013

Umbria: Concorso DS salvo. Si aspetta adesso la decisione del CDS sulla regione Lombardia

Con due recenti sentenze (decisioni n. 3365n. 3366-2013) depositate il 20 giugno 2013 ed esitate in ordine al Concorso per DS espletato in Umbria che, come noto, era stato annullato nei mesi scorsi dal TAR Umbria di Perugia, il Supremo Consesso Amministrativo ha completamente ribaltato le sentenze di primo grado salvando, così, la procedura concorsuale per DS svolta in detta Regione.

Importanti, appaiono, a giudizio dello scrivente, i seguenti principi ivi ribaditi:

Come più volte ha osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza, il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581)….a) la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella fattispecie non è dato riscontare; b) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall’art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Con. Stato, sez. V, 25 maggio 2012,n. 3062): nella fattispecie in esame, tale determinazione è, appunto, avventa prima della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte;….d) la decisione della commissione di non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione insufficiente della prima è censura, oltre che oggetto di una censura inammissibile, avendo il ricorrente superato la prima prova, del tutto logica e corrispondente a criteri di celerità del procedimento;e) la comparazione con la valutazione di altri elaborati non vale a dimostrare l’erroneità del risultato conseguito dal ricorrente, la cui prova doveva essere esaminata di per sé“.

Ed invero, posti dal Supremo Consesso Amministrativo i suddetti “paletti” di diritto non rimane che attendere, ancora qualche giorno, per poter leggere il giudizio dello stesso Organo Giudiziario sulla mediatica vertenza concorsuale espletata invece in Lombardia e venuta alla ribalta, come noto, per la ritenuta trasparenza (in primo grado) delle buste contenenti le prove scritte, da cui è derivata la violazione del principio dell’anonimato e, per l’effetto, la decisione assunta dal Tar Lombardia di Milano di annullare il concorso.

Avv. Giuseppe Policaro