Corte di Cassazione – Sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013

Responsabilità della scuola per violazione degli obblighi di protezione e vigilanza.

 

Sentenza tratta da gildavenezia.it

 

La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo.

Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all’uopo dispongono: “I Professori devono Trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri alunni”, e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

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