Diritti compressi dal covid-19: la scuola italiana individua un antitodo

 

Emergenza Coronavirus: diritti garantiti e ragionevoli limitazioni

 

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, è stata prevista la <<sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche’  della  frequenza  delle  attivita’ scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza>>[1]; e, restando in ambito scolastico, sono stati sospesi <<viaggi   d’istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio  nazionale  sia  all’estero>>, per il sopraggiungere di <<circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione>>[2].

Una serie di provvedimenti legislativi hanno inciso sull’ambito psico-motorio di tutti gli individui, in particolare sull’ ordinamento scolastico e sui diritti fondamentali garantiti costituzionalmente; partendo da questi ultimi, consideriamo come punto di riferimento della nostra riflessione, l’art 9 che sancisce che <<la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica>>[3], principio che va letto in combinato disposto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, contenenti gli elementi più significativi in riferimento alle modalità di insegnamento, agli obiettivi, alle tutele e all’organizzazione dei vari ordini e gradi della scuola italiana.

L’arte, la scienza e la libertà di insegnamento <<sono affermate congiuntamente, in unico contesto, dall’art. 33 e sono, in realtà, strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre – massimamente nel campo dell’arte – quasi una prosecuzione ed espansione della prima>>[4], tale articolo al 1 comma riconosce la libertà d’insegnamento, intesa <<come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente>>[5], connessa certamente al Regolamento dell’autonomia scolastica secondo cui <<l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana…>>[6].

Da tali previsioni legislative si desumono anche limiti alla libertà di insegnamento, adeguatamente bilanciati al personalismo costituzionale[7]: deve configurarsi come un <<confronto aperto di posizioni culturali>>,garantendo <<la piena formazione della personalità degli alunni>>[8] ed operando <<nel rispetto della libertà di opinione dei singoli alunni; in particolare, gli insegnati di religione <<devono essere scelti dall’autorità ecclesiastica ed i programmi di insegnamento, i libri di testo e le modalità di organizzazione devono essere approvati dalla CEI>>[9].

L’art 34 riconosce l’istruzione quale diritto, cioè possibilità di accedere al sistema scolastico, prescindendo dalla propria condizione economica e, allo stesso tempo, obbligatorietà <<per almeno 10 anni nel periodo tra i 6 ed i 16 anni di età>>[10].

Dalle norme appare emergere una sorta di “rapporto sinallagmatico” tra gli organi che hanno il compito e il dovere di educare ed istruire e gli studenti che hanno il diritto-dovere di istruirsi, così come confermato dal decreto del 2005, <<per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.>>[11].

Il sistema educativo di istruzione e formazione italiano consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione in armonia con i principi di cui agli art 2 e 3, comma 2 della Costituzione  considerato che, alla base degli obiettivi statali è la tutela della personalità umana ed il suo pieno sviluppo; la disamina costituzionalmente orientata si chiude con l’art 35 che sancisce che <<la Repubblica…cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori>>, esplicando fino a che punto l’organizzazione statale interviene autorizzando, a livello scolastico, l’alternanza studio-lavoro che si adegua alla suddetta disposizione costituzionale.

 

La scuola digitale e la didattica a distanza

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il fulcro de La Buona Scuola[12], e, posta la situazione attuale e considerando le direttive del ministro Azzolina, i dirigenti scolastici sono <<i comandanti della nave, hanno la responsabilità di garantire che la didattica a distanza venga realizzata>>; essa deve garantita poiché espressione del diritto all’istruzione, tuttavia non è previsto un obbligo legale regolamentato da un istituto giuridico.

Nonostante gli ampi poteri rimessi ai dirigenti, restano da considerare dapprima la discrezionalità dei singoli docenti, e poi la situazione degli organi collegiali: sono state sospese le attività degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020 ma, per rispettare quanto risultante da calendario scolastico bisogna effettuare specifiche valutazioni[13]. Le istituzioni scolastiche hanno dunque rivisto i regolamenti che disciplinavano lo svolgimento degli organi collegiali in presenza, per adottarne di nuovi che disciplinino le “riunioni in modalità telematica”. Inoltre le scuole hanno ridefinito i propri modelli educativi: in ottemperanza alle diverse note ministeriali, tra le più’ recenti la n.388 del 17.03.2020, è stato richiesto di attivare per tutta la durata della sospensione delle   attività scolastiche, modalità   di   didattica   a   distanza, avuto   anche   riguardo   alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Tutte le comunità educanti e professionali d’Italia hanno dato concretezza alle disposizioni ministeriali assumendosi ancor di più le responsabilità del  ruolo  educativo, oltre che   sociale, verso  i  propri  studenti che rappresentano il fine ultimo di ogni azione educativa.

Partendo da tale consapevolezza risulta doveroso per tutto il personale docente della Penisola, dotarsi di strumenti di innovazione tecnologica, mettendo a punto un nuovo modo di insegnare che si esplica in videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, comprende la trasmissione  ragionata  di materiali  didattici  e caricamento  degli  stessi su piattaforme   digitali, l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica.

I nostri studenti stanno imparando così un nuovo modo di fare scuola e ad usare internet per utilizzare al meglio le nuove tecnologie.

Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre fornito chiare indicazioni alle scuole in merito al proseguimento dell’attività amministrativa propria degli uffici di direzione e segreteria.

I Dirigenti scolastici nell’ambito del più ampio esercizio delle loro prerogative, <<adottano ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile in remoto e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul posto di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza>>[14].

Nonostante i dibattiti e la carenza normativa, la didattica a distanza è l’antitodo che la scuola ha scelto, innanzitutto per rafforzare e rendere continuativo il rapporto con gli studenti e per garantire l’istruzione nonostante le difficoltà e la necessità di un adeguato bilanciamento tra diritto-dovere all’istruzione, obblighi del corpo docente e esigenze connesse alla privacy ed ai rischi digitali, elementi che meritano riflessioni e valutazioni in chiave costituzionale.

Nonostante le perplessità, la certezza che abbiamo è che <<l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297>>[15].

Salvo l’anno scolastico, nonostante si auspichi una ripresa delle attività didattiche, ciò che maggiormente ci interessa è un quadro epidemiologico che permetta di garantire agli studenti e a tutto il personale scolastico una ripresa delle attività nella massima sicurezza individuale e collettiva.

                                                          Avv. Paola Esposito

                   Dirigente scolastica “Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord “ Maria Luisa D’Onofrio  

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[1]Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6

[2]Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 41, comma 4

[3]Art. 9 Costituzione

[4]Corte Cost. Sent. n.240 1974

[5]Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

[6]D.P.R. 275/1999, art 1, comma 2

[7]Art. 2 Costituzione

[8]Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

[9]Art 33 Costituzione

[10]Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101

[11] Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

[12]Legge 107/2015

[13]Nota 8 marzo 2020

[14]Nota 392 del 18.03.2020, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

[15] Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020