di Giuseppe Sabbatella, avvocato del foro di Napoli specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.
Il fatto
La vicenda trae origine da un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un Istituto Superiore della città metropolitana di Roma e un’insegnate di sostegno assunta sino al termine delle attività didattiche.
La docente, dopo aver prestato regolarmente servizio sino alla metà del mese di marzo 2020, si vedeva notificare il suddetto provvedimento con cui il Dirigente Scolastico disponeva – in “via di autotutela” – il recesso ante tempus dal contratto di lavoro adducendo quale motivazione l’anticipato rientro della titolare di cattedra determinato dalla sopravvenuta insussistenza dei presupposti di fatto a fondamento del congedo biennale oggetto di fruizione di quest’ultima.
La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.
Le considerazioni di diritto
L’avvocato Sabbatella presentava tempestiva impugnativa stragiudiziale al fine di chiedere l’immediato annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate.
Il CCNL Scuola non prevede quale causa di risoluzione il rientro anticipato del titolare, pertanto, non è possibile revocare la supplenza al docente assunto a tempo determinato.
In ordine al potere discrezionale non esercitabile dalla P.A. sui contratti di lavoro, si riporta un passo della sentenza n.8328 del 2010 della Corte Suprema di Cassazione nella parte in cui si afferma che “nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere”.
Tale potere inoltre, non trova fondamento nella norma contrattuale collettiva in quanto l’articolo 18, comma 2 lettera c), del CCNL del 04/08/1995 (che originariamente prevedeva – quale clausola risolutiva generale – l’anticipato rientro del titolare di cattedra) non è stata più ripreso dalla successiva contrattazione collettiva nazionale e, come chiarito dall’Aran nella nota applicativa del 14.06.2013, lo stesso non più trovare applicazione.
Il rientro anticipato della titolare di cattedra – dettato dalla scadenza del congedo biennale – è pertanto insuscettibile di incidere sul diritto dell’istante alla conservazione del posto di lavoro sino alla naturale scadenza del contratto, atteso che, la stessa può rientrare in servizio, ma solo per essere messa a disposizione della scuola, mentre la ricorrente ha diritto a rimanere in servizio fino al 30.06.2020.
Occorre altresì rilevare che le condizioni risolutive del contratto individuale di lavoro per il personale assunto a tempo determinato sono stabilite dall’art.8 del D.M. n.131 del 2007, “Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”. A tal proposito, i commi 1 e 2 indicano le cause che potrebbero determinare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in primis la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero l’abbandono del servizio stesso, mentre giammai potrebbe accettarsi una revoca del contratto per rientro anticipato del titolare.
L’annullamento in via di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente ed il conseguenziale reintegro della lavoratrice.
Il ricorso veniva accolto dall’amministrazione resistente che, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, disponeva l’annullamento del provvedimento di risoluzione in via di autotutela in uno all’immediato reintegro della lavoratrice ingiustamente licenziata.