La sanzione sproporzionata e senza contraddittorio è illegittima e va annullata.
Da gildapotenza.it
Ennesima vittoria della Gilda di Potenza nelle aule giudiziarie. Questa volta a fare giustizia è stato il giudice del lavoro di Melfi che ha annullato una sanzione inflitta ingiustamente da un dirigente scolastico ad un assistente tecnico, colpevole di non essere riuscito a compiere un’impresa impossibile: effettuare la scansione di un documento con un PC dell’età della pietra.
Va detto subito, peraltro, che per annullare la sanzione il giudice non ha avuto bisogno di entrare nel merito, perché il dirigente aveva commesso talmente tanti errori nel procedimento da rendere illegittima la sanzione già sotto il profilo procedurale.
In particolare, il dirigente aveva visto una recidiva che non c’era (e aveva omesso di contestarla) e aveva violato il principio di proporzionalità della sanzione, infliggendo una sospensione per un fatto che, se frutto di negligenza (e non è questo il caso) avrebbe giustificato a malapena un rimprovero.
Il ricorso è stato patrocinato dalla Gilda di Potenza e la difesa tecnica è stata assunta dall’avv. Enzo Faggella, legale di fiducia del sindacato.
Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza omettendo, per carità di patria, il nome del dirigente e della scuola dove si sono svolti i fatti. D’altra parte, come è facile intuire, l’interesse della Gilda non è certo quello di colpire le persone, quanto, invece, quello di difendere i lavoratori e affermare principi che possano consentire a tutti di lavorare serenamente stando al riparo da abusi e soprusi.
E’ bene precisare che la condanna del direttore generale dell’Usr Basilicata (in solido con il dirigente scolastico) non costituisce una responsabilità personale del medesimo, atteso che ai sensi dell’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17/2009, la legittimazione passiva nei giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici è individuata in capo al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Tanto più che, in caso di condanna di un dirigente scolastico per utilizzo scorretto del potere disciplinare, fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria (qualora il fatto integri la responsabilità di cui all’art. 571 c.p. o altra più grave responsabilità) e alla Corte dei conti (per il danno erariale dovuto alla condanna alle spese) in capo al direttore regionale insorge anche l’obbligo di procedere in sede disciplinare nei confronti del dirigente scolastico autore dei fatti oggetto del giudizio.
(Gilda degli Insegnanti di Potenza)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MELFI
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Sent. 274/13
Il Tribunale di Melfi in persona del giudice monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all’udienza del 3.5.2013, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 60/2011 R.G. vertente
FRA
(…), rappresentat(…) e difes(…) dall’avv. Enzo Lucio Faggella, con studio in Potenza ed elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture, presso lo studio dell’avv. Franco del Monte, giusta mandato a margine del ricorso;
– RICORRENTE –
ED
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. ed Istituto Statale di Istruzione Superiore “(…)” di (…), in persona del suo dirigente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici, in Potenza elettivamente domiciliati, giusta comparsa di costituzione e risposta;
– RESISTENTI –
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2011 e ritualmente notificato, (…), assistente tecnico in servizio presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “(…)” di (…), ha domandato l’annullamento del provvedimento disciplinare comminato (…) dal dirigente scolastico prot. ris. U219 del 30.11.2010 con condanna alla reintegra dello stesso nei propri diritti retributivi, previdenziali e di carriera, ivi compresi interessi e rivalutazione nonché l’annullamento del provvedimento scritto prot. ris. 165 del 11.12.2009, con condanna del dirigente responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
In subordine, il ricorrente ha domandato che, previo annullamento della sanzione dell’avvertimento scritto del 2009, la successiva sanzione della sospensione dal servizio venga degradata a rimprovero verbale, con reintegra del lavoratore nei propri diritti.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Iniziando l’esame dal provvedimento disciplinare comminato nel 2010, dagli atti di causa si evince che in data 16.10.2010 al lavoratore veniva contestato di avere svolto negligentemente l’incarico affidato(…) dalla dirigente di istituto e consistente nella scannerizzazione di un documento cartaceo da proiettare nel corso di una riunione del consiglio dei docenti.
In realtà, parrebbe che la contestazione inserisca, oltre che all’esecuzione del lavoro assegnato in maniera negligente, anche a presunte risposte irriguardose (che però non sembrerebbero affatto tali in base al tenore della stessa contestazione) che lo stesso avrebbe rivolto alla dirigente nel corso di un incontro nel quale quest’ultima aveva domandato spiegazioni in merito all’accaduto, ed alla assenza di resipiscenza rispetto al fatto di avere cagionato, a detta della dirigente – disservizio nell’organizzazione del lavoro.
Nell’ultimo periodo della lettera di contestazione, la dirigente parrebbe fare riferimento a pregresse condotte sanzionate (ovvero alla recidiva) senza indicare in maniera specifica quali sarebbero state le condotte recidivanti cui la contestante faceva riferimento, con conseguente ed evidente vulnerazione del diritto di difesa del lavoratore che, in fatto, spiegava le controdeduzioni scritte solo sulla contestazione della negligente scannerizzazione del documento e sulle presunte espressioni irriguardose.
Tuttavia la dirigente, elencando contestazioni del 19.5.2009, del 4.6.2009 e del 25.11.2009, quest’ultima soltanto sanzionata con avvertimento scritto, comminava al ricorrente la sospensione dal servizio per giorni uno, con privazione della retribuzione.
Tralasciando la mancata e specifica contestazione della recidiva che già di per sé legittimerebbe l’annullamento della sanzione disciplinare del 2010, si rimarca che l’art. 51 del D.lgs. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede l’applicabilità, al lavoro privatizzato, della legge 300/1970, indipendentemente dal requisito dimensionale e, al successivo art. 55, comma 2, dell’art. 2106 in tema di proporzionalità della sanzione.
Il medesimo articolo specifica che “… la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi…”.
Il CCNL Scuola, all’art. 93, nella parte relativa al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, contempla, quali sanzioni conservative, in ordine di gravità: il rimprovero verbale, quello scritto, la multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.
Al comma 2, il medesimo articolo prevede che la recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggior gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima fattispecie e, al successivo comma 6, lett. b) che la sanzione della sospensione dalla retribuzione trova applicazione, tra l’altro per “recidiva nelle mancanze previste dal comma 4” che sono nella fattispecie legittimanti la sanzione immediatamente inferiore “… che abbiano comportato l’applicazione della multa…”.
La sospensione è inoltre comminabile in caso di mancanze cui normalmente sia applicabile la sanzione della multa (tra le quali rientra la negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati) solo
quando siano di particolare gravità e nei casi particolarmente gravi previsti alle lettere dalla d) alla l) del medesimo comma 6.
Orbene, stante quanto sopra, la sanzione risulta illegittimamente erogata, sia se fondata sulla recidiva, giacché l’unico comportamento recidivante indicato nel provvedimento del 2010 sanzionato era stato punito con l’avvertimento scritto e non con la multa, sia perché la negligenza – se pure commessa e non giustificata dal lavoratore – non poteva certo ritenersi “di particolare gravità”, sia perché, infine, il comportamento non poteva farsi rientrare in alcuna delle fattispecie previste dal comma 6, lettere dalla d) alla l).
Quando al provvedimento del 2009, lo stesso è consistito in un “avvertimento scritto” che, come correttamente allegato dal ricorrente, è termine diverso dal “rimprovero scritto” di cui al citato CCNL.
Tuttavia, la tesi del difetto di tipicità, ad avviso di questo giudice non può trovare completo ed integrale accoglimento.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, tipicità non vuol dire necessariamente sacralità delle espressioni utilizzate, dal che discende che l’utilizzo di un sinonimo, anziché dell’espressione letterale utilizzata in contratto, non comporta la nullità della sanzione, che abbia la stessa natura sostanziale e gli stessi effetti di quella diversamente denominata dal CCNL (sul tema cfr. Cass. n. 359/1996).
In difetto di prova (non allegata né domandata) della insussistenza del fatto ascritto, come argomentato dal lavoratore nelle controdeduzioni scritte, e come invece diversamente sostenuto nella relazione inviata dal dirigente e richiamata nella comparsa di risposta dell’Avvocatura, la domanda di annullamento della sanzione del 2009 non può trovare accoglimento.
Non può inoltre essere accolta, in difetto di allegazione specifica e di prova, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale spiegata nei confronti del dirigente.
Conclusivamente, va annullata la sanzione inflitta con provvedimento del dirigente scolastico prot. ris. U219 del 30.11.2010, con condanna alla reintegra del lavoratore, ad ogni effetto, nei diritti retributivi, previdenziali e di carriera e restituzione degli emolumenti illegittimamente trattenuti oltre ad interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla decurtazione stipendiale al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e liquidata come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 140/2010 ed alle attività processuali in concreto svolte, vanno poste in solido a carico dei resistenti con pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “(…)” di (…), in persona del suo dirigente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per effetto, accertatane l’illegittimità, annulla la sanzione inflitta con provvedimento del dirigente scolastico prot. ris. U219 del 30.11.2010, con condanna dei resistenti, in solido, alla reintegra del lavoratore, ad ogni effetto, nei diritti retributivi, previdenziali e di carriera e restituzione degli emolumenti illegittimamente trattenuti, oltre ad interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, dalla decurtazione stipendiale al soddisfo;
2) Rigetta per la restante parte la domanda;
3) Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.900,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2013.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
Depositato il 3.5.13