Corte di Cassazione – Sentenza n. 1828 del 28 gennaio 2013

In tema di congedi parentali le disposizioni di cui al CCNL 2001 si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato.

 

Una recente sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione ha definitivamente risolto una vecchia questione relativa al pagamento spettante, alle lavoratrici madri della scuola, delle indennità previste dalle norme contrattuali ancorchè in costanza di rapporto a tempo determinato.

La questione era sorta in quanto il Ministero riteneva che all’epoca e quindi prima dell’entrata in vigore del vigente contratto collettivo 2006-2009, alle lavoratrici madri della scuola non dovesse essere applicato lo stesso trattamento relativo alla disciplina dei congedi parentali che, invece, si applica al personale in servizio a tempo indeterminato. Sosteneva, erroneamente il Miur, che il fatto che all’art. 19 CCNL 2003 aveva esteso espressamente al personale con contratto a tempo determinato la disciplina dei congedi parentali come disciplinato dall’art. 12, implicitamente stava a significare che in precedenza ciò non era e che quindi le locuzioni usate nel contratto “il dipendente” dovessero essere intese come riferibili, esclusivamente, al personale a tempo indeterminato.

La Corte, invero, confermando un orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza di merito, ha ribadito il principio secondo cui “ In tema di congedi parentali, le disposizioni di cui all’art. 11 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 del personale del comparto scuola, a differenza delle pregresse norme del contratto collettivo 4 agosto 1995 che limitavano la fruizione di tali congedi alle lavoratrici a tempo indeterminato, hanno portata generale e si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato, in quanto fatte salve, quali condizioni di maggior favore dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 2 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). L’art. 11 (“Congedi parentali”) del ccnl del 15-3-2001 del Comparto Scuola al comma 3 stabilisce che “Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi della L. n. 1204 del 1971, artt. 4 e 5, alla lavoratrice o al lavoratore…spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 23 del CCNL 4-8-1995”, ed al comma 5, dispone che “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1, lett. a), e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

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