Il Consiglio di Stato annulla il dimensionamento scolastico delle scuole del Comune di Castrovillari
Comunicato stampa Sindacato SAB del 13.01.13
Il Consiglio di Stato annulla il dimensionamento scolastico delle scuole del Comune di Castrovillari e condanna alle spese la Regione Calabria che dovrà pagare 6.800,00 euro. Soddisfatto il sindacato SAB.
Al fine di dare massima informativa fra il personale interessato, anche in vista delle scadenze delle domande d’iscrizione degli alunni, della determinazione dei prossimi organici del personale docente ed ATA e dei nuovi trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2013/14, il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, informa che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 110/2013, riformando precedente sentenza del TAR Calabria, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori delle scuole ricadenti nel Comune di Castrovillari rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Antonio Pompilio del foro di Castrovillari, annullando il dimensionamento scolastico a.s. 2012/13 deliberato dalla Regione Calabria condannata anche a 6.800,00 euro di spese complessive e 400 euro per ognuno degli appellanti.
Il SAB esprime viva soddisfazione per tale decisione che annulla il dimensionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e medie del comune di Castrovillari trasformante in istituti comprensivi dall’1/9/2012 attraverso lo scambio di classi avvenuto fra le varie istituzioni scolastiche già esistenti nel predetto Comune.
In merito, a Castrovillari vi erano 2 circoli didattici ed una scuola media, per effetto del D.l. n. 98/2011 art. 19 comma 4, le predette scuole dovevano essere trasformate tutte in istituti comprensivi, per raggiungere tale scopo e per avere ognuna delle predette scuole, classi dei vari ordini, la scuola media “E. De Nicola” veniva smembrata cedendo classi e sezioni ai due circoli didattici, “Villaggio Scolastico” e “SS. Medici” acquisendo, a sua volta, classi della scuola dell’infanzia e primaria dai due circoli esistenti per cui si istituivano 3 istituti comprensivi con grave disagio per le famiglie che avevano proceduto all’iscrizione dei propri figli in una scuola, per dopo vederseli assegnati, d’ufficio, alle nuove scuole non richieste.
Il SAB aveva già contestato, in fase d’incontri a livello provinciale c/o l’Ente provincia di Cosenza tale modo di operare perché lo spostamento di classi è andato a incidere anche sulla posizione giuridica dei docenti e del personale ATA che ha dovuto esercitare scelta, a scatola chiusa, per i nuovi istituenti istituti comprensivi, con gravi ripercussioni sugli organici, come ad esempio quelli di strumento musicale, perché i corsi preesistenti e funzionanti nella media “E. De Nicola”, non si sono ritrovati più nei nuovi istituti.
Inoltre, sul dimensionamento era già intervenuto il nuovo Sindaco del Comune di Castrovillari avv. Domenico Lo Polito che, al momento del suo insediamento, aveva deliberato l’annullamento del predetto piano, delibera non presa in considerazione dalla Regione Calabria chiamata ora anche al pagamento delle spese processuali.
In diritto è stato rilevato che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressione della potestà auto organizzativa dell’amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola, cosi come deve ammettersi l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.
Nel merito, posta la legittima adozione, sotto il profilo della competenza, dei provvedimenti impugnati, occorre esaminare l’incidenza sugli stessi della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/12, intervenuta nelle more del giudizio; detta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma 4 dell’art. 19 del D.L. n. 98/11 in quanto la predetta norma contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, primaria e media, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomi .., e, pur prescindendo “ … da un certo margine di ambiguità perché, mentre impone ‘aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni”, essa “… incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione ..”.
Il dimensionamento della rete scolastica è di spettanza regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione dei principi fondamentali; lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo intervenire. La preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento scolastico delle scuole ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio e devono essere apprezzate in sede regionale e che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e sulla didattica e né può invocarsi la c.d. “ragion fiscale”.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB