Circolare Ministeriale n. 71 del 04-08-10

C.M. n. 71 – A00DPT Prot. n. 2522

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V
Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

 

Roma, 4 Agosto 2010

 

Oggetto: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto scuola secondaria di II grado – ulteriori precisazioni

 

Con la C.M. n. 59 del 23 luglio u.s., si faceva riserva di impartire specifiche ulteriori disposizioni dopo la pubblicazione dei movimenti e la conoscenza degli esuberi provinciali, con riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero (anche con riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio).

 

In primo luogo preme però precisare che:

  • il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

 

  • in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

 

  • nelle classi prime ove non è obbligatoriamente previsto l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza.

 

classi di concorso

Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, per la costituzione degli organici e della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con note n. 1348 del 21 aprile e n. 5358 del 25 maggio 2010 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

Con nota prot. n. 2149 del 30 giugno 2010, è stato comunicato che è in corso di perfezionamento il decreto con il quale viene data applicazione a quanto previsto dall’allegato B3 relativo all’indirizzo IP05 “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” del regolamento sul riordino dell’istruzione professionale in merito all’organizzazione delle ore di laboratorio di servizi enogastronomici delle classi 50/C e 51/C. Tali ore laboratoriali verranno effettuate suddividendo ciascuna classe in due squadre alternativamente impegnate nel “settore cucina” e nel “settore sala e vendita” e quindi raddoppiate (4 ore per ciascuna delle due classi di concorso 50/C – 51/C) rispetto a quanto fino ad ora prospettato dal sistema informativo (2 ore) . Si fa presente che è in corso la rettifica al sistema informativo e, pertanto, l’organico di fatto prospetterà le ore corrette in applicazione del citato decreto.

 

Quanto al potenziamento e sistemazione personale in esubero si precisa quanto segue.

Rispetto all’a.s. 2009/2010, il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezione delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali.
Com’è noto, il personale facente parte di classi di concorso in esubero dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del CCNI sulla mobilità annuale sottoscritto il 15 luglio 2010.

Tenendo conto, pertanto, di tale situazione (avuto riguardo anche alla recente ordinanza del TAR del Lazio) il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al citato comma 5, art 5 del CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.

Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.

Soddisfatta tale prioritaria esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio.

Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to – Luciano Chiappetta

 

Destinatari

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI