Corte di Appello di L’Aquila – Sentenza n. 1258 del 10 dicembre 2012

Multa la bidella? Preside incompetente.

 

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato l’incompetenza del Dirigente Scolastico nel comminare sanzioni disciplinari superiori al rimprovero o la censura.

Della questione si era già occupato il Tribunale di Lanciano (sentenza n. 443/11) che in primo grado aveva annullato la sanzione disciplinare della multa inflitta da un dirigente scolastico ad una bidella.

In effetti, benché il CCNL del comparto scuola preveda all’art. 94 la possibilità del D.S. di comminare la multa al personale Ata, la legge (l’art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001 all’epoca vigente), stabilisce che il capo della struttura in cui il dipendente lavora è competente unicamente ad irrogare le sanzioni del rimprovero verbale e della censura.

Negli altri casi, “tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari” (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2004, n.2168, massimata su Mass. Giur. Lav., 2004, 528, nota di BARBIERI; Arch. Civ., 2004, 1464; Nuovo Dir., 2004, 881, nota di LUPOLI; Ragiusan, 2004, 243-244, 420; Gius, 2004, 2544; Foro It., 2004, 1, 2644; Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 613).

Secondo la citata sentenza, la previsione legislativa “non è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l’operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché il co. 3 dell’art. 59 cit. (attualmente art.55, d. Lgs. n.165/2001-N.d.R.) attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l’entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare”.

Poiché il capo della struttura in cui il dipendente lavora altri non può essere che il Dirigente Scolastico, la previsione contrattuale di cui all’art. 94 si pone in contrasto con una norma di legge imperativa e va pertanto disapplicata.

Occorre precisare che la vicenda de qua ha avuto luogo prima della Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009) che ha ampliato le competenze del Dirigente Scolastico in materia disciplinare.

Avvocato Francesco Orecchioni

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