U.S.R. Lombardia – Nota prot. n. 14655 del 27 novembre 2012

 Incompetenza dei Collegi docenti a deliberare la sospensione di attività normativamente o contrattualmente previste.

 

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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale

 

Prot. n. MIUR AOODRLO                 RU 14655 del 27.11.12

 

Ai Dirigenti responsabili degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

LORO SEDI

 

Oggetto: delibere Collegi Docenti

 

Giungono a questa Direzione Generale segnalazioni relative a Collegi Docenti, convocati in questo periodo con procedure d’urgenza, per la discussione di mozioni di protesta avverso decisioni di politica scolastica, assunte o proposte in via amministrativa o legislativa, e la successiva eventuale delibera di sospensione o blocco di a/cune attività.

Fermo restando il pieno diritto di ciascuno all’espressione di opinioni e ricordando che eventuali astensioni dal lavoro o da alcune prestazioni riguardano il diritto di sciopero e possono essere esercitate solo nei modi e termini previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali, sembra opportuno rammentare le competenze proprie del Collegio Docenti, affinché nell’attività di supporto e consulenza alle Istituzioni Scolastiche, nell’ambito del territorio di competenza, possiate richiamare I’attenzione dei Dirigenti scolastici sulla necessita di intervento, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, nelle situazioni in cui il Collegio esorbiti dalle proprie competenze istituzionali.

Le competenze del Collegio docenti, fino alla emananda riforma degli organi collegiali, risultano dalla lettura del combinato disposto dell’art. 7 del D.Lgs 297/94 e successive modifiche e integrazioni in relazione a provvedimenti di legge successivi e delle disposizioni del CCNL di comparto.

Ne emerge che il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, e quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Circolo o di Istituto. La sua competenza e rivolta, pertanto, agli aspetti pedagogico formativi e organizzativi della didattica, concorrendo, con le proprie autonome deliberazioni, alle attività di progettazione e programmazione educativo didattica a livello d’Istituto.

I compiti dei collegi docenti sono dettagliatamente elencati nell’art. 7 del T.U. prima citato e I’ordine del giorno di convocazione, ordinaria o straordinaria che sia, deve evidentemente essere inerente le fattispecie previste.

Cosi, evidentemente, le delibere votate ed approvate al temine delle riunioni non possono che riguardare le competenze istituzionalmente previste per i collegi docenti, mentre ogni documento di differente natura può costituire, al più, allegata a verbale.

In particolare, non sembra che i docenti, riuniti in sede collegiale per funzioni istituzionalmente predefinite, abbiano facoltà di deliberare la sospensione di attività normativamente o contrattualmente previste, come ad esempio le attività funzionali all’insegnamento, o relative ad incarichi gia conferiti nel rispetto delle medesime norme.

II richiamo ai Dirigenti scolastici, anche nelle loro vesti di Presidenti del collegio, oltre che di responsabili della gestione delle risorse e dei risultati del servizio, va rivolto nel senso descritto, affinché non si ingenerino erroneamente convincimenti sulla legittimità di alcune posizioni e nel rispetto dei diritti dell’utenza alla fruizione di tutte le prestazioni previste.

Si ringrazia per I’attenzione e si confida nell’oculatezza dei singoli interventi a sostegno.

Il dirigente

Luciana Volta

 

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