Sbloccate le abilitazioni in Romania

Tar Lazio – Sentenza n. 1593-2020 del 06 febbraio 2020

Riconosciuto il diritto degli abilitati in Romania di svolgere la professione di docente in Italia.

Lo studio Legale Bongarzone-Zinzi, che per il presente ricorso ha collaborato con il Prof. Giancarlo Scalese, ha ottenuto la prima sentenza in Italia positiva per la posizione degli abilitati in Romania.

I ricorrenti sono stati riammessi al concorso Fit 2018, riservato ai docenti abilitati, in ragione del diritto degli stessi a svolgere la professione di docente in Italia.

La sentenza è storica.

Oramai il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in analoghi contenziosi, aveva emesso una serie innumerevole di pronunciamenti negativi.

In data 6 febbraio 2020, con il ricorso a firma Borgazone-Zinzi dello Studio B&Z, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha stabilito il diritto degli abilitati in Romania ad essere riammessi al Concorso Fit 2018 dal quale erano stati – illegittimamente  – esclusi.

Il Tar, dunque, con il ricorso a firma B&Z ha  riconosciuto il diritto degli abilitati in Romania ad insegnare in Italia.

“Il ricorso – fondato su  un attento esame dei documenti in possesso dei ricorrenti è stato  valorizzato anche dal parere pro veritate del Professor Giancarlo Scalese, – cattedratico di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Merdionale – a cui va il ringraziamento dello Studio per la proficua collaborazione. Siamo riusciti a far cambiare idea al Tar Lazio dimostrando in giudizio che il percorso svolto in Romania consente, senza timore di smentita, lo svolgimento della professione di docente in Italia.”

Di seguito, pubblichiamo un estratto della storica sentenza del Tar Lazio: “…Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver depositato certificato che attesta l’avvenuto riconoscimento in Romania del titolo di studio conseguito in Italia. Ne discende, da un lato, l’inapplicabilità della citata circolare e, dall’altro, che una diversa conseguenza sarebbe lesiva e discriminatoria della posizione dei ricorrenti, in quanto un cittadino rumeno che consegue titolo di studio e specializzazione in Romania avrebbe diritto a insegnare in Italia, mentre un soggetto che ha conseguito il titolo di studio in Italia, con riconoscimento della idoneità del percorso di studi all’insegnamento attestato dall’autorità rumena, e la specializzazione in Romania, non potrebbe farlo. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato…”

Avv. Paolo Zinzi