Tribunale di Urbino – Sentenza n. 261 del 29 agosto 2012

Conversione di contratti a tempo determinato.

 

Con l’annotata sentenza, il Tribunale di Urbino riconosce il diritto alla conversione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro nell’ambito del pubblico impiego, nel caso di personale addetto alle pulizie.

Pur non riferendosi nello specifico al comparto scuola, non sfuggirà che – per l’analogia delle mansioni – la citata pronuncia potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale Ata.

Nel caso in specie, il ricorrente non era stato neppure assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma aveva sottoscritto un mero contratto di somministrazione.

Il Giudice del lavoro ha ritenuto da un lato la natura subordinata del contratto (al di là del nomen juris), dall’altro ha dichiarato la costituzione di un contratto a tempo indeterminato, condannando la resistente sia all’assunzione del lavoratore sia al risarcimento del danno, quantificato in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Interessante la motivazione con cui il Giudice ha superato il divieto alla conversione stabilito dall’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui nel pubblico impiego non è possibile la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori.

Secondo il Tribunale di Urbino, tale divieto è operante unicamente nel caso in cui l’assunzione debba avvenire in forza di pubblico concorso.

Qualora – come nel caso in specie- l’assunzione avvenga dalle liste di collocamento, tale divieto non opera “ in difetto della ratio sottesa a tale norma” (art. 36 D. Lgs. n.165/2001- N.d.R.).

Poiché il personale Ata non viene assunto in forza del superamento di un concorso, non c’è chi non veda come il principio enunciato dal Tribunale di Urbino potrebbe avere interessanti ripercussioni nel comparto scuola.

L’annotata sentenza s’inserisce nel filone delle pronunce di merito (Tribunale di L’Aquila – Sentenza n. 425 del 27 giugno 2012) che -anche dopo Cassazione n. 10127 del 20 giugno 2012 – riconoscono l’illegittimità dell’operato del Miur in caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti del personale scolastico, contribuendo a riaprire quel dibattito giurisprudenziale che la citata sentenza 10127 della Corte di legittimità sembrava voler definitivamente soffocare.

Avvocato Francesco Orecchioni

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