Circolare ministeriale prot. 5706 del 09-06-10

prot. n 5706 dgper Roma, 9 giugno 2010

 

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

LORO SEDI

e, p.c. All’Ufficio di Gabinetto dell’onorevole Ministro SEDE

 

Oggetto: Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A) – anno scolastico 2010/2011 – Trasmissione schema di decreto interministeriale.

 

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto interministeriale concernente l’oggetto, al fine di consentire alle SS.LL., per garantire il corretto e regolare avvio del prossimo anno scolastico, di definire tempestivamente le procedure concernenti la determinazione dell’organico e, quindi, della mobilità del personale.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al provvedimento, in sede di disamina congiunta con il Dicastero dell’Economia, saranno tempestivamente rese note per l’ adozione degli eventuali provvedimenti di conseguenza.

Come già operato per l’anno scolastico 2009/2010, mediante il decreto interministeriale 20 luglio 2009, n. 65, con l’odierno schema di decreto viene data attuazione, per il secondo anno, al Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2009, n. 119 con il quale è stato previsto che nel triennio 2009-2011 le dotazioni del personale ata debbano essere ridotte, rispetto al 2008/2009, nella misura del 17% dell’organico relativo all’anno scolastico 2007/2008. Viene apportata altresì, per l’ultimo anno, l’ulteriore riduzione di 1000 posti, secondo quanto previsto dalla finanziaria 244/2007.

In via preliminare, si ritiene opportuno porre in evidenza che allo schema di decreto sono allegate le analoghe tabelle annesse al citato Regolamento. L’applicazione delle medesime ingenera la riduzione complessiva prevista, a regime, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012. Di conseguenza, in analogia alla modalità adottata per il corrente anno scolastico, le tabelle 1, 2 e 3 saranno applicate, mediante le apposite procedure del Sistema informativo, nella misura di 2/3 rispetto al loro sviluppo complessivo.
Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che in attuazione del Regolamento medesimo, le SS.LL. avviino con la massima tempestività le necessarie interlocuzioni con la Regione e gli Enti locali, al fine della ripartizione della dotazione regionale di cui alla tabella A, annessa al decreto, in contingenti provinciali. Nella fase successiva, i provvedimenti consequenziali, di definizione delle dotazioni provinciali saranno adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Lo schema di decreto, in quanto applicativo della disciplina contenuta nel Regolamento, ripropone, sostanzialmente, le disposizioni già utilizzate per la determinazione dell’organico mediante il richiamato decreto 65/2009.

In particolare se ne evidenziano gli aspetti maggiormente significativi:

 

dotazione nazionale e dotazioni regionali
La ripartizione della dotazione nazionale tra le circoscrizioni regionale è stata operata mediante l’applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto nonchè attraverso l’adozione di specifici indicatori di contesto, riferiti alle peculiarità didattiche, socio-economiche e ambientali dei diversi contesti territoriali. Allo schema di decreto è allegata la tabella “A” che riporta le consistenze di organico regionali, sulla cui base le SS.LL operano la ripartizione dei posti a livello provinciale.

 

ripartizione dei contingenti
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, la suddivisione dei contingenti è preceduta dall’accantonamento, per ciascuna provincia e per profilo professionale, di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. Tale contingente è utilizzabile per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell’organico di diritto.

Al decreto sono altresì allegate le tabelle B, C e D, concernenti la ripartizione delle dotazioni regionali nei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico. Su tali profili professionali viene, infatti, operato il dimensionamento dei contingenti rispetto all’organico del 2009/2010. Per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, il decremento delle dotazioni regionali, come indicato nella tabella F, consegue a quanto comunicato dalle SS.LL., tramite Sistema informativo, in esito ai provvedimenti di dimensionamento disposti con decorrenza dal prossimo 1° settembre. A tal proposito, si evidenzia che il mancato conseguimento, a livello regionale, delle riduzioni previste per il 2010/2011 dal Regolamento sulla razionalizzazione scolastica, viene compensato, limitatamente al prossimo anno scolastico, mediante il decremento di organico di ulteriori posti delle qualifiche suaccennate.

L’esigenza di corredare il decreto delle citate tabelle consegue alla necessità di operare le riduzioni di organico secondo gli esiti previsti nonché di poter effettuare, congiuntamente al Dicastero dell’Economia, le necessarie verifiche sulle riduzioni realmente conseguite rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa.
Di conseguenza, la dotazione complessiva da istituire deve essere contenuta entro il limite numerico della tabella “A”, ferma restando la possibilità, espressamente contemplata dal decreto, di poter operare le compensazioni tra profili della medesima area professionale, eventualmente ritenute necessarie, anche a livello interprovinciale. Detta prerogativa è finalizzata all’adozione degli interventi ritenuti più opportuni e, quindi, tali da consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Alle SS.LL. è attribuita, pertanto, la competenza in merito alla eventuale deroga ai parametri di calcolo delle tabelle 1, 2 e 3, per la determinazione degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Come innanzi accennato, si pone in evidenza che le tabelle allegate allo schema di decreto sono le medesime annesse al Regolamento. L’applicazione di tali parametri nella misura dei 2/3 del loro sviluppo complessivo, consente, sostanzialmente, di garantire la necessaria uniformità e contestualità di applicazione, sia in termini temporali sia di tipologia delle istituzioni scolastiche interessate alle misure di contenimento. In merito alle modalità applicative nella consistenza dell’aliquota suindicata, si precisa che con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative per la corretta gestione, a Sistema informativo, delle modalità di calcolo per la disciplina delle varie fasi della determinazione dell’organico.

 

gestione comune di funzioni e servizi
All’articolo 3 sono disciplinati i criteri per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole, attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine le scuole possono anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di interesse comune.
In proposito, si pone in evidenza l’opportunità che le SS.LL. adottino le necessarie iniziative allo scopo di favorire l’attività consortile delle scuole anche mediante la definizione di criteri e modalità finalizzate a garantire la migliore interconnessione tra le istituzioni scolastiche interessate.

 

terziarizzazione dei servizi
Si pone in evidenza la disposizione del Regolamento con la quale è contemplato il coinvolgimento dei responsabili e dei titolari degli enti e dei consorzi di imprese. Ciò al fine della formulazione dei piani provinciali finalizzati al miglior utilizzo del personale dipendente dai medesimi soggetti, in relazione alle effettive esigenze delle scuole caratterizzate da servizi esternalizzati. La definizione dei piani provinciali deve peraltro tendere a salvaguardare la redistribuzione di personale esterno in ciascuna scuola, in numero, di regola, non inferiore ai posti accantonati.
Restano, ovviamente, confermate le disposizioni inerenti le aliquote di accantonamento dei posti nonché la salvaguardia della titolarità, ancorchè da garantire mediante compensazione, con altre istituzioni scolastiche con medesima tipologia di servizi, dei posti complessivi da accantonare. In merito, si pone in evidenza che il contingente regionale di cui alla tabella “E” non è modificato rispetto a quello del 2008/2009. Al riguardo, si rappresenta la necessità, al fine di conseguire il mantenimento della consistenza prevista, di procedere alle verifiche necessarie al fine di evitare, come già accertato in apposito monitoraggio, che accantonamenti inferiori rispetto alla norma non risultino adeguatamente motivati.
Si evidenzia, poi , che la terziarizzazione dei servizi attiene all’affidamento in appalto di incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. La precisazione è formulata al fine di evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

 

assistenti tecnici
Nell’attuale fase, di contenimento delle dotazioni, si pone ancor più in evidenza l’esigenza che i posti di assistente tecnico siano relativi alle materie curricolari di ciascuna istituzione scolastica per le quali siano espressamente previste, nei piani orario settimanali, le esercitazioni di laboratorio. Nella tabella “C” sono indicati i contingenti dei posti istituibili, ferma restando l’eventuale compensazione con l’organico degli altri profili dell’area professionale “B”. Tra le disposizioni a carattere gestionale si pone in evidenza la necessità di evitare duplicazioni di competenze nei casi di compresenza tra il docente della materia di insegnamento, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A condizione che non si creino situazioni di soprannumero ed in coerenza con gli orientamenti espressi dal Collegio dei docenti, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, alla Giunta di Istituto è rimessa la valutazione in ordine all’opportunità di non procedere all’attivazione del posto ovvero di istituirlo, in alternativa, per una differente area didattica.
Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all’attuazione dell’autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

 

adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto
Premesso che le modifiche da apportare devono costituire oggetto di apposito, motivato provvedimento analitico delle SS.LL., da emanare entro il 31 agosto e da trasmettere con cortese urgenza a questo Ministero, si ribadisce che in tale fase è possibile operare esclusivamente mediante compensazione, nel senso che sulla base delle eventuali esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici, possono essere istituiti esclusivamente posti in numero corrispondente a quelli per i quali siano venute meno, ad inizio d’anno scolastico, le condizioni che ne hanno resa legittima l’attivazione in organico di diritto.

Ad integrazione di tale fattispecie resta ferma la possibilità, residuale e da contemplare esclusivamente per i casi non diversamente esitabili, di istituire i posti strettamente necessari per garantire l’osservanza dei criteri di sicurezza e di incolumità nell’ambito di pertinenza delle istituzioni scolastiche.
Con l’annuale circolare sugli organici di fatto saranno, poi, fornite apposite disposizioni per garantire il servizio nelle scuole nelle quali si riscontri elevata concentrazione di personale dichiarato inidoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa del profilo professionale di appartenenza.

Anche per il 2010/2011 restano confermate le vigenti disposizioni per gli addetti alle aziende agrarie, per le istituzioni educative e per i Centri territoriali permanenti.

Nel richiamare, infine, quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 8, in merito alla esigenza di assicurare e garantire il conseguimento delle misure oggetto del decreto in esame, si pone in evidenza la necessità che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL.

Al fine, poi, di procedere, congiuntamente, alla definizione delle varie fasi nonché al corretto e puntuale monitoraggio sulla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare tempestivamente a questa Direzione Generale – Uff. V – (al numero di fax 06/58492997 ovvero all’indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

 

Allegati:
Schema di decreto e tabelle