Il lavoratore scolastico che presta assistenza ex L. 104-1992 è inamovibile

Commento alla Ordinanza resa in data 24.05.12 dal Tribunale di Lagonegro.

 

Un docente di scuola media superiore, patrocinato in giudizio dallo scrivente avvocato, proponeva reclamo avverso l’ordinanza di rigetto resa ex-art.700 c.p.c. dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Lagonegro, concernente la negata pretesa del docente medesimo, di non essere individuato tra i cc.dd. docenti soprannumerari e quindi inserito nella relativa e pedissequa graduatoria di istituto, perché titolare del diritto soggettivo in tal senso prescritto dalla norma ex-art.33 comma 5 della legge 104/1992 da ultimo modificata per effetto della legge 183/2010.

Il mancato riconoscimento del predetto diritto soggettivo azionato in via d’urgenza, implicava anche la mancata disapplicazione degli atti di micro-organizzazione adottati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ove prestava servizio detto docente, per effetto dei quali il medesimo subiva un trasferimento d’ufficio presso altro Istituto Scolastico distante circa 200 Km. da quello originario.

Il Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale, in totale accoglimento del reclamo proposto dal docente, revocava con ordinanza inoppugnabile (ex-art.669-terdecies co.5-177 co.3 nr.2 c.p.c.) il provvedimento del giudice del lavoro dell’omonimo Tribunale, riconoscendo il diritto del reclamante, quale lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap, di non essere trasferito in altra sede lavorativa senza il suo consenso.

Tanto, a parere di chi scrive, anche in aderenza alla natura precettiva della norma ex-art. 33 co.5 della legge 104/1992 che statuisce secondo la sua ampia formulazione, un vero e proprio diritto del lavoratore a rendere stabile e definitiva la sua sede di lavoro, ancorchè trattasi di sede precedentemente assegnata in via provvisoria. (Cfr. in tal senso Cons. di Stato Sez.VI Sentenza nr. 29 del 10/01/2011).

Il tribunale adito in sede di reclamo, coglieva peraltro la natura innovativa della disposizione anzidetta contenuta nella legge nr.183/2010, insita nella “ratio legis” concernente l’esclusione di ogni riferimento ai requisiti della continuità ed esclusività della prestazione assistenziale destinata al disabile quale fruitore e/o beneficiario sostanziale della legislazione di sostegno fissata “ab origine” ex.L.104/1992.

Alla luce di ciò, il Collegio statuiva l’illegittimità della disposizione negoziale siglata in sede collettivo-sindacale (e contenuta nell’art.9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2011/2012 sottoscritto il 22/02/2011 ) per contrasto con la normativa in commento.

Tanto, il Tribunale statuiva in tema di “fumus bonis iuris” a suffragio della tutela accordata in concreto a parte reclamante, mentre circa il “periculum in mora” l’autorevole Consesso giudicante riteneva, contrariamente al giudice del lavoro c.d. di prime cure, che la distanza tra la sede di lavoro originaria e quella successivamente assegnata al lavoratore, così come allegata dalla difesa di parte reclamante, fosse rilevante al fine di configurare in concreto la ricorrenza del secondo requisito prescritto dalla tutela giurisdizionale d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.

La predetta distanza, invero, determina l’impossibilità per il docente di espletare qualsivoglia forma di assistenza, con pregiudizio irreparabile per le situazioni giuridiche soggettive tutelate dalla normativa di sostegno anzidetta.

Peraltro, l’irreparabilità del pregiudizio rileva altresì, quale antecedente logico necessario di una situazione definibile come “omessa cura”  a tutto danno del disabile, quale fruitore e/o beneficiario finale di una prestazione assistenziale divenuta “irripetibile”.

Il diritto vivente contenuto nell’Ordinanza in commento ha generato, pertanto,  la declaratoria di illegittimità della disciplina sindacale fissata nella norma contrattuale anzidetta, nonché la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Amministrazione Scolastica a danno del docente-reclamante, ordinando all’Amministrazione stessa, l’immediato trasferimento della lavoratrice presso l’Istituto Scolastico ove originariamente prestava servizio.

Lauria, lì 26/05/2012

Avv. Luigi Giuseppe Papaleo