Corte Costituzionale – Sentenza n. 80 del 26-02-2010
(Disabile grave – norma che esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga – illegittimità costituzionale).
(Disabile grave – norma che esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga – illegittimità costituzionale).
(Applicazione art. 72, c. 11, L. 133/2008).
(Diritto del genitore lavoratore ad usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei due figli con handicap grave – sussistenza).
E’ totale l’incostituzionalità sia della legge 133/2008 che della successiva legge 102/2009 sul pensionamento forzoso dei docenti con 40 anni di contributi.
(Fruizione permessi retribuiti di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 29.11.2007).
(Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado).
(Trasmissione dell’O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 prot. n. AOODGPER 2076 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16.2.2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/2011)
(Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno scolastico 2010-2011).
D.lgs. 151/01 art. 42 co. 5 – Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 – inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo. Chiarimenti sul concetto di “convivenza”.
Contenzioso relativo al D.M. 42/2009 (su inserimento a pettine).
(Diritto all’assistenza del disabile (L. 104/1992) – limiti – assegnazione in sede di servizio diversa da quella di residenza – legittimità).
Illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
(Illegittimità dei licenziamenti al 30 giugno del personale della scuola su posto vacante)
(Inidoneità all’insegnamento – cessazione delle cause – istanza di riammissione in servizio come docente – diniego dell’amministrazione – valutazione discrezionale dell’opportunità della riammissione).
(L. 104-1992 – requisito della esclusività dell’assistenza – elementi probatori oggettivi che dimostrino l’impossibilità dell’assistenza da parte dei congiunti – necessità).