Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1064 del 10-11-2009

Concorso Dirigenti Scolastici Regione Sicilia – obbligo di rinnovazione della procedura concorsuale: (L’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione alle decisioni nn. 477/09 e 478/2009 del C.G.A. non può muovere dalla valutazione negativa degli elaborati dell’interessata, dovendo, al contrario assumere come momento logico di riferimento, l’atto di costituzione e nomina in cui risiede il vizio, con efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale).

Tar Veneto – Ordinanza n. 1011 del 05-11-2009

(Il D.M. 26 agosto 1992 stabilisce che, nella determinazione delle misure per l’evacuazione in caso di emergenza, si deve partire dal parametro 26 persone per aula e che, se in specifiche situazioni questo parametro non viene osservato, è necessario adottare degli accorgimenti in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza e darne atto con una dichiarazione; il punto 5.0 di tale decreto non sembra pertanto contenere una prescrizione organizzativa che s’impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici).