Tar Sardegna – Sentenza n. 141 del 31-01-2009

Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.

Tar Lombardia – Sentenza n. 213 del 23-01-2009

Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.