Il dipendente in distacco sindacale totale non è incompatibile con il ruolo di componente eletto della R.S.U. della scuola.
L’esclusione del candidato deve necessariamente precedere la votazione, non solo in quanto ciò viene previsto dalla normativa in materia, ma anche per l’evidente ragione che, diversamente opinando, si finisce, come è accaduto nel caso, di specie, per falsare irrimediabilmente lo stesso congegno elettorale, e per stravolgere la volontà dei titolari dell’elettorato attivo.
L’esercizio dell’elettorato passivo, viene riconnesso esclusivamente all’esistenza del rapporto organico con l’Ente, rapporto che deve essere a tempo indeterminato (sia pure anche parziale).
Tanto si ricava anche dal tenore dell’art. 141 del CCNL, a mente del quale “il periodo trascorso dal personale della scuola (…) in posizione di distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola”.
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Tribunale di Modica – Sentenza n. 235-2010
Tribunale di Modica – Ordinanza del 12-04-2004 (richiamata in sentenza)