Tribunale di Foggia – Sentenza n. 1412 del 02 marzo 2012

Spetta il punteggio aggiuntivo dei 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso la SSIS.

 

È infondata la domanda volta a fare accertare e dichiarare l’illegittimità della tabella di valutazione al punto A.5 allegata al D.M. 12.05.2011, n. 44, nella parte in cui, punto A.5, riconosceva il punteggio aggiuntivo dei 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita dal ricorrente presso la SSIS.

Invero il D.M. 12.05.2011, n. 44, di cui si chiede la disapplicazione nella parte indicata, nel presupposto della sua illegittimità in quanto in presunto contrasto con norme di legge, è viceversa in piena sintonia con tutto il quadro normativo di cui alla esposizione dello stesso ricorrente, ed in particolare con la normativa di rango primario di seguito citata, in forza della quale ai titolari di abilitazione conseguita presso la SSIS viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo, di complessivi 30 punti, maggiore di quello riconosciuto ai titolari abilitazione conseguita diversamente, di soli 6 punti aggiuntivi.

Il ricorrente, pertanto, erra quando assume che la disciplina regolamentare di cui alla tabella allegata al D.M. 44/2011 sia in contrasto con le citate previgenti disposizioni, e segnatamente con la legge citata, nella parte in cui attribuisce 6 punti aggiuntivi ai titolari di abilitazioni diverse da quelle riconosciute dalle SSIS, giacché al ricorrente, in quanto abilitato presso la SSIS, in forza della stessa tabella, vengono attribuiti complessivamente 30 punti, in linea con la citata normativa.

È del tutto ingiustificato, infatti, non tenere conto dei 24 punti, formalmente attribuiti agli abilitati presso la SSIS dalla contestata tabella per la durata legale di due anni del corso, e solo dei 6 punti riconosciuti agli stessi formalmente per il conseguimento della abilitazione presso la SSIS, all’esito dello stesso corso, giacché: a) si tratterebbe di una artificiosa distinzione che, in contrasto con la stessa normativa citata dal ricorrente, attribuirebbe agli abilitati presso la SSIS un punteggio complessivo aggiuntivo esclusivo di 30 punti e non già meramente superiore a quello da attribuirsi ai titolari di altra abilitazione; b) nel biennio di durata del corso, il corsista presso la SSIS né ha espletato servizio né avrebbe potuto; c) intanto gli si riconosce detta frazione di punteggio aggiuntivo in quanto abbia conseguito l’abilitazione; d) se così non fosse, l’attribuzione di detta frazione di punteggio sarebbe del tutto irragionevole; e) non risulta dalla contestata tabella che ai titolari di altra abilitazione venga riconosciuto analogo punteggio aggiuntivo per la mera partecipazione al corso abilitante; f) in sostanza, il punteggio aggiuntivo per gli abilitati presso la SSIS è complessivamente pari a 30 punti, è superiore a quello dei titolari di altra abilitazione di ben 24 punti, e con ciò, per altro, è tutt’altro che irragionevole per difetto.

 

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