Storia breve dell’abilitazione all’insegnamento e della eterna lotta tra merito e servizio 22 Ottobre 201322 Ottobre 2013 La recente indizione dei Percorsi Abilitanti Speciali fa venir voglia di fare un salto indietro con la memoria e ripercorrere insieme la storia del sistema delle abilitazioni all’insegnamento e dell’iter che questo sistema ha avuto negli anni passati. Il passaggio a livello universitario delle abilitazioni all’insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto necessario per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17. comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127. come integrato dall’alt. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370). Per ricostruire il sistema in vigore occorre partire dunque dall’art. 4 della legge 341 del 1990, che istituisce specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, le quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano, con l’esame che conclude il corso, un diploma che ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea (ovviamente richiesti per l’iscrizione ai corsi). Il diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione, costituisce titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi (per titoli ed esami) a posti di insegnamento nelle scuole secondarie ed è tra i titoli valutabili in relazione al punteggio col quale l’esame è superato. QUESTO SISTEMA NON HA AVUTO ATTUAZIONE ED E’ RIMASTO LETTERA MORTA PER 10 ANNI. La legge 3 maggio 1999 n. 124, di parziale modifica del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ha finalmente rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando con fedeltà il precetto dell’art. 97 della Costituzione, in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi straordinari stabiliti dalla legge. Anche per l’attivazione delle SSIS si è dovuto attendere l’anno 2000/2001, per poi vederle abrogate nell’anno 2008 con L. 133/2008, soltanto nel gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell’istruzione che riforma la disciplina relativa alla formazione iniziale degli insegnanti. Dunque, la sacrosanta regola della necessità di un percorso abilitante ha avuto nel nostro paese un iter incredibilmente tardivo, più volte bloccato negli anni. Questa gravissima tardività ha prodotto la realtà dei fatti di oggi, ossia la formazione di un enorme precariato e il colpevole divorzio ideale all’italiana tra merito e servizio (nei fatti gli insegnanti hanno meriti enormi, sia giovani sia precari). Anche i recentissimi decreti ministeriali oggi emanati, ossia il D.M. n.81/2013 e il D.M. n.58/2013 ( che meritano una trattazione specificamente dedicata) paiono orientati a sanare questo precariato prima che arrivi sullo Stato italiano la spada di Damocle europea, ed ecco che dopo i tanti corsi riservati (rammentiamo la Legge n.143/2004 e i vecchi percorsi abilitanti speciali) sono stati istituiti i nuovi Percorsi Abilitanti Speciali, che nel nostro paese poi tanto speciali non sono, visto che tornano di tanto in tanto. Anche questa situazione di precariato, è stata perciò considerata evidentemente in sede legislativa, dove si è voluto dare dignità e valorizzazione all’esperienza maturata dagli incaricati e supplenti di scuole, tentando di riportare alla normalità il sistema abilitante e di reclutamento e sanare l’anomala situazione e continuando l’eterna lotta (o inseguimento?) tra il merito e il servizio. Avv. Elena Spina Articoli collegati: Tribunale di Sulmona e dell’Aquila riconoscono servizio a docenti delle paritarie sia ai fini della mobilità sia della ricostruzione carriera La didattica online: il più grande data breach della storia Servizio nelle scuole paritarie e riconoscimento del punteggio ai fini della ricostruzione di carriera – la vexata quaestio approda in Corte Costituzionale Può la scuola privata anche se paritaria applicare la riforma scolastica? A breve la Corte Costituzionale si occuperà di spiegarlo! Riconoscimento integrale dell’intero servizio ai fini della ricostruzione della carriera