Non esiste per il personale docente alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni a meno che non si sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione e comunque non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. Tuttavia la responsabilità dell’organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione dei farmaci, in orario scolastico, ricade sul dirigente che ha l’obbligo di individuare, attraverso un iter procedurale, quali debbano essere gli specifici interventi tali da permettere la somministrazione di farmaci di cui possono bisognare gli alunni che versino in particolari casi di gravità. Non è però dato per scontato che la suddetta somministrazione spetti esclusivamente al personale interno della scuola il quale non può in alcun modo essere obbligato ad assumersi tale responsabilità.
Le Raccomandazioni del 2005 emanate congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e della Salute, che “contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”, sono ad oggi l’unico documento che tratta l’argomento.
Le Linee Guida regolano infatti, in via del tutto generale, non entrando nello specifico di farmaci da somministrare e di relative patologie, le modalità di intervento, chiamando in causa i genitori, i medici di base, la scuola ed in primis il dirigente scolastico il quale deve assumersi, almeno all’inizio della richiesta scritta della somministrazione dei farmaci da parte della famiglia, l’onere di gestire ciò che formalmente viene demandato all’istituzione scolastica.
Non è quindi ammissibile un rifiuto a priori del dirigente, il quale deve attivarsi per effettuare, come specificato dall’art. 4 delle Linee Guida, “una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci”, concedere “ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione di farmaci” e soprattutto verificare “la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci”. L’iter che attesta la presa in carico da parte della scuola deve quindi partire da una prassi di ricognizione fisica del luogo e della individuazione del personale scolastico, resosi eventualmente disponibile ad assolvere tale compito, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti ovvero aver seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. n.626 del 1994.
Sulla base di quanto affermato, non è per nulla ammissibile, laddove non vi sia personale disponibile e debitamente formato, imporre alcun obbligo di somministrazione dei farmaci. Al contrario, per assolvere a tale compito, nell’art. 4 delle Linee Guida, è precisato che i dirigenti possono stipulare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio. Ma nel caso in cui tale ipotesi non sia praticabile vi è anche la possibilità, per i dirigenti, di rivolgersi ai competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali. In ultimo, in carenza di una delle soluzioni sopra indicate, non resta che “darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta”.
Le modalità di intervento e le soluzioni realizzabili per la somministrazione dei farmaci, così come indicate nell’art.4 delle Linee Guida, indicano tutto un percorso di azioni da espletare, allo scopo di non ledere il diritto allo studio degli alunni che necessitano di farmaci anche in orario scolastico. Sulla questione esistono specifici compiti istituzionali ricadenti, sia sui dirigenti scolastici che sugli Enti Locali, compiti a cui è opportuno ottemperare in modo formale ed immediato se non si vuole correre il rischio di risultare inadempienti.
La sentenza n. 1028 del 22 giugno 2011 del Tar Sardegna ha condannato l’Amministrazione scolastica e il dirigente, proprio perché è stato individuato “un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione fu portata all’attenzione dell’amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo”; riconoscendo agli interessati il risarcimento del danno esistenziale “in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (…) I richiamati profili nella citata sentenza consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale. Il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti”.
Pertanto sembrerebbe innegabile da parte dell’amministrazione scolastica la richiesta della somministrazione dei farmaci ad un alunno che li necessita per motivi legati alla sua disabilità. A ciò si aggiunga che l’impossibilità di svolgere tale compito, in ambito scolastico, sarebbe del tutto in contrasto con la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come disposta nel D.Lgs. n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) che all’art.15, tra le misure di tutela e obblighi, fa ricadere sul datore di lavoro, che nella scuola è rappresentato dal dirigente scolastico, l’obbligo di “informazione e formazione adeguate per i lavoratori”; nell’art.37 comma 9 del suddetto decreto legislativo si ribadisce che i “lavoratori incaricati (…) di primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”. Peraltro nelle Linee Guida del 2005 è affermato che “potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni”.
Da tutto ciò si evince che, benché il percorso per trovare una soluzione adeguata sia labirintico e pieno di passaggi delicati e di richieste demandate ad altri soggetti, non è legittimo, da parte dell’Amministrazione scolastica, un rifiuto che non sia debitamente motivato o che soprattutto non abbia trovato una soluzione esperibile con altri soggetti istituzionali esterni alla scuola, stante che il diritto all’educazione e all’istruzione sancito dall’art.12 della Legge n.104 del 1992 non è procrastinabile nemmeno in caso di mancanze oggettive dell’Amministrazione scolastica.
Katjuscia Pitino