Risarcito con oltre 81.500,00 euro dal Tribunale di Cosenza il danno cagionato dall’ATP di Cosenza a collaboratore scolastico di II fascia che non si era visto attribuire la precedenza

SINDACATO AUTONOMO DI BASE

(Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE)

www.sindacatosab.it E-MAIL: sindacato.sab@sabcs.191.it

 

Segreteria Generale Via Roma n. 100 cap 87012 CASTROVILLARI tel. e fax 0981-27736

Prot. n. 16/11 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 16/11/2011

 

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Risarcito con oltre 81.500,00 euro dal Tribunale di Cosenza il danno cagionato dall’ATP di Cosenza a collaboratore scolastico di II fascia che non si era visto attribuire la precedenza art. 4.2 di cui al D.M. n. 75/2001 nelle supplenze. Soddisfatto il SAB che aveva tentato di conciliare.

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 710/2011, riconosce il risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione del diritto di precedenza ex art. 4.2 D.M. n.75/2001 nelle graduatorie d’istituto da parte dell’ATP di Cosenza al collaboratore scolastico G.M. dell’hinterland di Cosenza rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Paolo Accoti di Trebisacce assommante a euro 53.129,36 per la mancata precedenza, più euro 26.058,44 a titolo di risarcimento del danno, per la mancata inclusione nelle graduatorie permanenti (24 mesi di servizio) quindi per l’accesso alle supplenze annuali, oltre gli interessi legali e/o maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote di credito sino al soddisfo, nei limiti risultanti all’art. 22, comma 36, legge n. 724/94, per il periodo 2001/2006. L’ATP dovrà risarcire anche 2.400,00 euro di spese, oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Il sindacato SAB esprime viva soddisfazione per tale decisione che rende parziale giustizia a G.M., atteso che, altro contenzioso di merito, è stato instaurato per il periodo successivo al 2006 e fino ad oggi, dopo che i reiterati tentativi svolti dal segretario generale del SAB prof. Francesco Sola, per trovare una forma conciliativa, erano rimasti inascoltati dagli ex dirigenti dell’ATP di Cosenza e da chi, preposto a tale servizio, sebbene ora destinato ad altro incarico, continui ad assumere atteggiamenti arroganti senza rendersi conto del danno erariale prodotto fino ad oggi dato che, per identiche sentenze, l’Amministrazione dovrà risarcire oltre 200.000,00 euro più spese legali ed interessi maturati.

Nel merito G.M. già inserito nelle graduatorie ad esaurimento II fascia presso l’ATP di Cosenza, profilo collaboratore scolastico, ai sensi del D.M. n.75/2001, in fase di aggiornamento, chiedeva il diritto di precedenza nelle corrispettive graduatorie d’istituto per le supplenze brevi e saltuarie per avere i requisiti richiesti dall’art. 4.2 del predetto decreto: precedente inserimento ed almeno 30 gg. di servizio prestato alla data di scadenza di presentazione della domanda.

L’ATP di Cosenza, nel formulare la graduatoria definitiva, non riconosceva più la predetta precedenza, con il conseguente illegittimo superamento da parte di altri colleghi che avevano punteggio inferiore e che pertanto, sia pure destinatari di analoga precedenza, avevano lavorato al suo posto.

Avverso tale modo di operare, si proponeva tentativo di conciliazione con delega al SAB che si concludeva con esito negativo, quindi ricorso al Tribunale per il legittimo riconoscimento sia della precedenza, sia del danno.

Il Giudice riconosce ora quanto richiesto, rigetta preliminarmente il difetto di giurisdizione per la posizione del ricorrente di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario e il termine di prescrizione quinquennale in quanto il giudizio è finalizzato all’ottenimento del danno conseguente all’illegittima esclusione da parte dell’amministrazione del diritto di precedenza rivendicato dal ricorrente ai sensi dell’art. 4.2 del D.M. n. 75/2001 e con l’applicazione, quindi, del termine ordinario decennale di prescrizione.

Nel merito, con la documentazione allegata, il ricorrente ha evidenziato la perdita di numerose occasioni lavorative, cioè ben 1468 giorni di supplenza nell’arco temporale 2001-2006 svolti da altri collaboratori scolastici, i quali, per effetto del mancato riconoscimento della precedenza, l’hanno illegittimamente scavalcato, per cui va risarcito in misura pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al ricorrente, ove fosse stato chiamato a svolgere l’attività lavorativa per complessivi 53.129,36 euro.

Per il mancato inserimento nelle graduatorie speciali, per le supplenze annuali riferite agli anni 2005/06 e 06/07 per mancanza dei requisiti (24 mesi di servizio prestato anche non continuativo), trattandosi di perdita di opportunità, appare equo liquidare tale danno nella somma di 26.058,44 euro.

www.sindacatosab.it

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB