INCARICHI D’INSEGNAMENTO SU PROGETTI REGIONALI: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA RICONOSCE IL DIRITTO AL PUNTEGGIO DI SERVIZIO ANCHE PER I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, SE COPERTI DA CONTRATTO.
Il Tribunale del Lavoro di Catania (Giudice dott.ssa Valeria Di Stefano), con una serie di pronunzie del 27/3/2012, ha affrontato la questione dell’attribuzione del punteggio di servizio, in seno alle graduatorie ad esaurimento, ai docenti che hanno svolto incarichi d’insegnamento correlati a progetti integrativi dell’offerta formativa in convenzione tra le Regioni e il MIUR (art.1 comma 3 D.L.134/09).
Al riguardo, sia nell’a.s. 2009/10 che in quello successivo, era avvenuto in Sicilia (ma anche in altre Regioni italiane) che, a causa di ingiustificati ritardi nell’attivazione dei progetti, i relativi contratti di lavoro con il personale docente a tempo determinato fossero stati stipulati soltanto ad anno scolastico ampiamente inoltrato, nel mese di maggio, con pattuita durata fino al mese di novembre (senza soluzione di continuità).
Nelle graduatorie ad esaurimento del 2011 l’Ambito Scolastico di Catania – invero, sulla scorta di una circolare (tuttavia, priva di qualsiasi motivazione) emessa dalla sovraordinata Direzione regionale siciliana – aveva, poi, attribuito il relativo punteggio di servizio sino al termine delle attività didattiche, senza alcuna considerazione del periodo contrattuale estivo.
Adesso il Tribunale del Lavoro di Catania, cui si erano rivolti alcuni docenti precari catanesi, ha statuito che, anche nel caso degli incarichi su progetti regionali (come per tutte le altre tipologie di contratti d’insegnamento a tempo determinato), ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria va valutato l’intero periodo di servizio coperto da contratto; incombendo, poi, sull’Amministrazione scolastica utilizzare al meglio il personale assunto. A tal riguardo, il Tribunale etneo, sul piano normativo, ha rimarcato come le disposizioni regolatrici delle attività progettuali in questione (in particolare, art.5 punto 4 D.M. 100 del 17/10/2009, art.2 comma 8 D.M. 44 del 12/5/11) hanno sempre previsto l’attribuzione di un “punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto”; mentre, su un piano di equità sostanziale, il Tribunale medesimo non ha mancato di rimarcare come, anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, i docenti in questione rimangano a disposizione degli istituti scolastici – ad esempio, per eventuali attività didattiche di recupero (come in taluni dei casi esaminati) – ed è loro impedito di accettare ulteriori incarichi di lavoro, ai sensi art.4 punto 2 D.M. 82 del 29/8/09.
Avv. Fabio Rossi