Consiglio di Stato – Sentenza n. 391 del 27 gennaio 2012

Esame di Stato: legittimamente escluso il candidato in possesso di cellulare non consegnato.

 

La nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa.

Nel caso di specie il presidente della commissione d’esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno…., secondo quanto previsto dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d’esame del 22 giugno 2010, n.5).

Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.

(Provvedimento del C.d.S. in riforma della sentenza breve del T.A.R. Lombardia – Milano n. 3320/2010).

 

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