Il Consiglio di Stato, proprio mentre stanno per essere pubblicate le nuove GAE, valevoli per il prossimo triennio 2014-2017, ha nuovamente affermato come sia illegittima l’esclusione di quei docenti che in forza del DM 42/09 sono stati esclusi dalle GAE per non aver prodotto nei termini la domanda di aggiornamento.
I giudici amministrativi, respingendo un ricorso in Appello proposto dal Miur, con la decisione che si allega, hanno affermato il principio per cui “con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonchè ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima”.
Tali principi di leale collaborazione tra cittadino ed Amministrazione dovrebbero essere applicati, di regola, in ogni ambito, mente spesso, come è noto si trovano i cittadini, inermi, a dover lottare contro atteggiamenti ottusi e poco collaborativi di un’amministrazione, retaggio di vecchi schemi.