Trasmissione O.M. 267 del 4 agosto 1995
Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato alla presente, copia dell’Ordinanza Ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, facendo presente che le disposizioni in essa contenute hanno effetto dalla data di registrazione del provvedimento medesimo, data che si fa riserva di comunicare appena possibile, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.
Con l’indicata Ordinanza Ministeriale vengono definite le disposizioni necessarie ad adattare la normativa concernente la costituzione, la composizione e le competenze degli organi collegiali alle scuole «verticalizzate» ai sensi dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 94.
Al fine di assicurare un regolare avvio del funzionamento di dette istituzioni a partire dal prossimo 1 settembre 1995, con la presente circolare si forniscono le ulteriori istruzioni e le precisazioni attuative necessarie a costituire un primo quadro organizzativo-didattico ed amministrativo-contabile delle nuove entità scolastiche, in vista di un’organica disciplina regolamentare da definirsi sulla base del consolidamento del nuovo tipo di istituzioni e dell’approvazione delle nuove disposizioni sull’autonomia scolastica.
Personale direttivo
La copertura dei posti direttivi delle scuole «verticalizzate», che siano rimasti eventualmente ancora vacanti al termine delle operazioni di trasferimento, utilizzazione e assegnazione provvisoria, viene effettuata secondo le procedure comunemente previste per le scuole medie e per i circoli didattici: pertanto, si conferisce l’incarico di presidenza o di reggenza a seconda che il provvedimento ministeriale di razionalizzazione abbia disposto l’aggregazione della scuola elementare alla scuola media o, viceversa, della scuola media al circolo didattico.
Nel caso di affidamento della reggenza a un direttore didattico, per il collaboratore vicario può essere autorizzato l’esonero dall’insegnamento, a norma dell’art. 459, 9° comma del D.L.vo 16/4/1994 n. 297; l’esonero può essere concesso anche nel caso in cui il vicario nominato appartenga ai ruoli della scuola media.
In relazione alla novità del modello organizzativo, al fine di utilizzare nel modo migliore le differenti professionalità ed esperienze maturate nei diversi settori scolastici, si reputa opportuno che il vicario venga nominato tra i docenti degli ordini di scuole diversi da quello cui appartiene il Capo d’istituto.
Funzionamento del Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti viene convocato per sezioni quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici compresi nella nuova istituzione, ed in tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali, come, ad esempio, per la programmazione dell’azione formativa nonché per la connessa valutazione periodica volta a verificare l’efficacia dell’attività didattica in rapporto agli obiettivi programmati, per l’adozione dei libri di testo, per le iniziative di sperimentazione metodologica che siano limitate alle classi di un solo settore di istruzione.
Ovviamente la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in maniera coerente con un più ampio progetto d’istituto la cui elaborazione, per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, compete al Collegio plenario dei docenti, che assicura la continuità tra i diversi settori di istruzione, con riguardo anche alle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.
Sono peraltro di competenza dell’intero Collegio dei docenti, a titolo esemplificativo, le iniziative in materia di orientamento scolastico e quella di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture o che, comunque coinvolgano classi appartenenti a ordini diversi di scuole.
In questa fase di avvio del nuovo modello di istituzione scolastica si suggerisce di utilizzare il tempo che intercorre tra l’inizio dell’anno scolastico e quello delle lezioni per una serie di incontri tra i docenti delle scuole materne, elementari e medie che creino una consuetudine al lavoro comune.
Per la stessa finalità si raccomanda che vengano programmate nel corso dell’anno apposite riunioni del Collegio dei docenti.
Conferimento delle supplenze temporanee – Graduatorie d’istituto
Per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a nomine di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente si procede secondo i criteri che seguono.
Personale docente
Gli aspiranti a supplenze di insegnamento nelle classi di scuola media possono produrre domanda ai Capi d’istituto nei termini e con le modalità previste dall’art. 19 dell’O.M. n. 371 del 29/12/1994.
Per il conferimento delle supplenze temporanee nelle classi di scuola elementare e nelle sezioni di scuola materna, per le quali, com’è noto, gli aspiranti sono tenuti a indicare i circoli didattici presso i quali desiderano essere nominati fin dall’atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria provinciale, le graduatorie da utilizzare vengono individuate nel modo che segue:
1) nel caso in cui l’aggregazione riguardi l’intero circolo didattico viene utilizzata la graduatoria degli aspiranti che, all’atto della domanda d’inclusione nelle graduatorie provinciali, hanno chiesto, per le supplenze di competenza dei Capi d’istituto, il circolo in questione;
2) nel caso, invece, di aggregazione di plessi di scuola elementare a una preesistente scuola media autonoma o di aggregazione di un’unica entità scolastica di sezione staccata di scuola media e di plessi di scuola elementare, vengono inclusi d’ufficio nella graduatoria d’istituto gli aspiranti già compresi nelle graduatorie del circolo dal quale i plessi sono stati distaccati.
Personale non docente
Per il conferimento delle supplenze temporanee al personale non docente, poiché il personale ausiliario dei circoli didattici è posto dalla legge a carico delle Amministrazioni comunali, occorre procedere diversamente – per l’individuazione delle graduatorie d’istituto da utilizzare – a seconda che si tratti di effettuare nomine sui posti di coordinatore e di collaboratore amministrativo o su quelli di personale ausiliario.
Per i primi la graduatoria d’istituto viene predisposta mediante la fusione delle graduatorie della scuola media e del circolo didattico preesistenti sia nel caso in cui tali istituzioni siano interamente confluite nel nuovo istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media, sia nel caso in cui quest’ultimo sia stato costituito aggregando parti delle scuole medie e dei circoli preesistenti (sezioni staccate e plessi).
Per il conferimento delle supplenze temporanee in sostituzione di personale ausiliario assente, deve essere utilizzata la graduatoria già compilata presso la preesistente scuola media autonoma: ciò sia nel caso in cui nel nuovo istituto sia confluita l’intera scuola media sia nel caso in cui vi sia stata invece aggregata soltanto una sezione staccata.
Ovviamente i Capi d’istituto debbono provvedere alla sostituzione del solo personale dipendente dall’Amministrazione scolastica, nei limiti in cui le disposizioni in vigore lo consentano.
Occorre precisare, per quanto riguarda l’accertamento delle condizioni richieste per il conferimento delle supplenze in sostituzione del personale ausiliario (art. 19 O.M. n. 59 del 21/2/1994 e art. 4 della legge 24/12/1993, n. 537), che il numero delle unità assenti va riferito al solo personale dipendente dall’Amministrazione scolastica.
Istruzioni amministrativo-contabili
Le nuove istituzioni «verticalizzate» eserciteranno l’autonoma gestione finanziaria e contabile dal 1° gennaio 1996, secondo le disposizioni che saranno appositamente diramate.
Per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 1995 viene ad essere esercitata, in via transitoria, una gestione ammini-
strativo-contabile conforme alle disposizioni attualmente vigenti, che tenga tuttavia conto delle diverse realtà di provenienza delle componenti la nuova istituzione.
Nel caso in cui la nuova istituzione nasca dall’incorporazione, in una preesistente scuola media, di uno o più plessi di scuola elementare, incluse le eventuali sezioni di scuola materna, la gestione finanziaria dei trattamenti economici accessori al personale (compensi per lavoro straordinario, compensi a carico del fondo di incentivazione, indennità di missione, ecc.) saranno liquidati con imputazione al bilancio della scuola media.
Gli oneri di funzionamento amministrativo e didattico continueranno, invece, ad essere sostenuti, fino al 31 dicembre 1995, dal circolo didattico a cui appartenevano precedentemente i plessi di scuola elementare incorporati nella scuola media.
Nel caso in cui, viceversa, la nuova istituzione nasca dall’incorporazione di sezioni staccate di una preesistente scuola media in una scuola elementare preesistente, i costi per i compensi accessori a tutto il personale saranno imputati al bilancio della scuola elementare, mentre gli oneri di funzionamento, fino al 31 dicembre 1995, saranno sostenuti dalla scuola elementare e dalla scuola media di rispettiva provenienza.
Anche nel caso in cui la nuova istituzione derivi dalla contestuale enucleazione e dall’accorpamento di uno o più plessi di scuola elementare con una o più sezioni staccate di scuola media restano ferme fino al 31 dicembre 1995 le distinte competenze finanziarie e contabili, sia per i compensi accessori al personale sia per gli oneri di funzionamento della rispettiva scuola elementare e della rispettiva scuola media di precedente appartenenza.
Rapporti con gli Enti locali – Accordi di programma
Al fine di individuare e realizzare le migliori condizioni di funzionamento delle scuole verticali, le SS.LL. vorranno porre in essere nei confronti degli amministratori locali ogni opportuna iniziativa diretta a determinare il più favorevole
contesto operativo.
A tale riguardo occorre richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sul quadro delineato dalla legge n. 94/94 che, nel prevedere la possibilità dell’istituzione delle scuole comprensive nei Comuni montani, ha comunque richiesto (art. 20) che tali costituzioni dovessero avvenire in un contesto preordinato da apposite intese tra Stato, Regioni ed Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Pertanto, qualora gli accordi di programma richiesti per un equilibrato sviluppo territoriale della scuola materna e dell’obbligo nei Comuni montani non fossero stati ancora definiti e posti in essere, le SS.LL. avranno cura di sollecitarne la concreta attuazione, sensibilizzando comunque i soggetti interessati a realizzare almeno le convenzioni ed i consorzi necessari soprattutto per l’assegnazione alle scuole comprensive del personale e dei beni strumentali occorrenti ad assicurare l’erogazione dei servizi, nei casi in cui i relativi oneri fanno carico agli Enti locali.
Attività di assistenza, vigilanza e monitoraggio
Il carattere fortemente innovativo dell’esperienza avviata implica la predisposizione di opportune iniziative di assistenza tecnica, di vigilanza e di monitoraggio (valutazione ed orientamento in itinere), sia a livello centrale che locale.
Le iniziative di carattere nazionale potranno comprendere incontri seminariali (anche su base interregionale) da rivolgersi ai dirigenti scolastici delle nuove istituzioni comprensive per sviluppare un’azione di «ascolto», orientamento e supporto pedagogico e amministrativo.
Le attività di assistenza si svolgeranno prevalentemente su base territoriale, con la collaborazione del corpo ispettivo tecnico.
Con successive tempestive comunicazioni saranno fornite le necessarie indicazioni e gli opportuni suggerimenti circa l’organizzazione di dette attività e le collaborazioni richieste ai livelli locali.
Iniziative di formazione del personale direttivo ed A.T.A.
L’avvio delle istituzioni scolastiche comprensive rappresenta un impegnativo onere soprattutto per i dirigenti scolastici chiamati a reggerle e per il personale non docente chiamato a collaborare nella conduzione amministrativa e gestione delle stesse scuole, costituendo nel contempo anche un’occasione di crescita professionale e di formazione di nuove e più ampie competenze.
L’Amministrazione intende sostenere tale momento di formazione, oltre che con le iniziative di assistenza tecnica già richiamate, anche con l’attivazione di corsi seminariali a carattere nazionale rivolti a tutti i dirigenti scolastici interessati, con l’obiettivo di mettere a fuoco le problematiche connesse al nuovo modo di operare della scuola di base, sia sotto i profili istituzionali e pedagogico-formativi che sotto gli aspetti amministrativi ed organizzativi.
Di tale attività di formazione, che andrà ad intrecciarsi con l’azione di assistenza tecnica sul campo, sarà tempestivamente fornita dettagliata notizia alle SS.LL. ed ai destinatari interessati.
Per le attività di formazione del personale A.T.A., ed in particolare dei coordinatori amministrativi, occorre invece necessariamente fare riferimento alle competenze ed alle disponibilità di risorse finanziarie poste a disposizione degli Uffici scolastici provinciali sul Cap. 1121, e, conseguentemente, si ritiene di raccomandare alle SS.LL. anche in questa sede di considerare prioritaria tale necessità e di assumere in proprio le opportune idonee iniziative.